Si fa seguito alla circolare n. 61/2010 del 1° marzo u.s. ed alle precedenti n. 14/2010 e n. 272/2009 relative al tema della esclusione dalla base occupazionale utile a determinare la quota di assunzioni obbligatorie riservata ai disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 68/1999 del personale viaggiante delle imprese esercenti servizi ambientali, raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi.
Si segnala al riguardo che la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha diramato il 2 aprile u.s. l’interpello allegato n. 10/2010 nel quale torna sull’argomento in oggetto - già affrontato e risolto infine favorevolmente per la categoria dei servizi ambientali - allo scopo di chiarire se il personale con qualifica di cameriere di bordo addetto ad attività di ristorazione sui treni - eventualmente qualificato come viaggiante – sia incluso o escluso dal computo di fini del collocamento obbligatorio.
Nel citato interpello la Direzione generale sottolinea che, con i precedenti interpelli n.57/2009 e n. 1/2010, è stato già “chiarito che rientrano nel settore del trasporto … terrestre, con conseguente esclusione dall’obbligo di assunzione ex art. 3, limitatamente al personale viaggiante, i datori di lavoro, pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, qualora l’appartenenza a detto settore risulti dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 2188 c.c.”.
Ora, atteso che le imprese pubbliche e private che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti sono obbligatoriamente iscritte: a) “nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi … (e devono ottenere) apposita autorizzazione”, ex art. 41 L. n. 298/1974; b) nel registro delle imprese, di cui agli artt. 2188 e 2195 cod. civ.; c) nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ex art. 8 Decreto Ministero dell’Ambiente 28/4/1998, n. 406 e successive modificazioni;
da quanto appena riferito al punto 3 consegue l’ulteriore conferma del diritto delle predette imprese a escludere il personale viaggiante dal computo utile ai fini del collocamento obbligatorio.
Nella particolare fattispecie di cui all’interpello n. 10/2010, la Direzione generale per l’attività ispettiva afferma che, per contro, il personale con qualifica di cameriere di bordo è incluso nel computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva, in quanto l’azienda appaltatrice del servizio di ristorazione “non risulta inquadrabile nel settore del trasporto e pertanto non soddisfa le condizioni tassativamente richieste dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 68/1999”.
Tali condizioni tassative consistono, come è noto, nel rientrare tra i “datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre … (nel) settore degli impianti a fune … (e) nel settore dell’autotrasporto”. Si ricorda che quest’ultima specificazione è stata introdotta dall’art. 2 bis del D.L. 20.12.1999, n. 484 convertito dalla legge 18.2.2000, n. 27, che ha integrato con un secondo periodo il comma 2 dell’art. 5 della legge n. 68/1999: per quanto riferito al punto 4 che precede, essendo ricomprese tra i datori di lavoro che operano nel settore dell’autotrasporto, le imprese pubbliche e private addette alla gestione dei servizi ambientali - diversamente dalla fattispecie esaminata dalla Direzione generale - hanno diritto a escludere il proprio personale viaggiante ai fini in parola.
Con l’occasione, si precisa che al punto 3 della nostra circolare n. 61/2010 dell’1.3.2010, anziché leggere “comma 2 dell’art. 3” della legge n. 68/1999 occorre leggere “comma 2 dell’art. 5”.
Nel restare a disposizione, si porgono i migliori saluti.
Il Responsabile per le Relazioni Industriali Assoambiente Giancarlo Cipullo
Consultazione con le parti interessate per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica dei rifiuti tessili