AssoAmbiente

Circolari

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Nella seconda metà di aprile scorso, FISE Assoambiente ha chiesto al Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’Attività Ispettiva di avere conferma in ordine al fatto che la computabilità nella quota di riserva di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999 del lavoratore divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro costituisca effetto diretto dal superamento del 60% di riduzione della capacità lavorativa, accertato attraverso la visita medica svolta presso la ASL; e, inoltre, che la stessa computabilità decorra a far data dal giorno della stessa visita medica.

A tali quesiti risponde il Ministero del Lavoro con l’allegato interpello n. 17/2010 del 24 maggio scorso.

La risposta ad interpello fonda la risposta ad entrambi i quesiti sulla novità normativa introdotta dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196).

L’art. 40 della legge (relativo alla tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali) incide profondamente su alcuni degli obblighi formali ancora presenti nella legge n. 68/1999. In particolare, il comma 5 sopprime l’obbligo di chiedere agli uffici competenti la certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68/1999.

Quest’ultima innovazione è alla base della risposta all’interpello. In realtà, non si tratta di una vera e propria novità quanto, piuttosto, della traduzione in norma di una ipotesi già disciplinata in via interpretativa dal Ministero del lavoro con circolare n. 10 del 28 marzo 2003.

L’obbligo di richiesta della certificazione di ottemperanza è venuto meno per effetto della legge 16 gennaio 2003, n.3 (art. 15), che ha esteso le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive della documentazione amministrativa a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali. Tra queste rientra anche la certificazione prevista dall'art. 17 della legge n. 68/1999.

Le aziende che intendono partecipare a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, sono tenute quindi a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell'azienda aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.

Nella risposta ad interpello si sottolinea, poi, che l'“attestazione” da parte del datore di lavoro produce i suoi effetti "con riferimento al periodo considerato dalla dichiarazione stessa", e individua essa stessa il momento nel quale, ricorrendone le richiamate condizioni di legge, il soggetto divenuto disabile è computato nella quota di riserva. Questo momento non può che coincidere con la visita medica e con l'attestazione da parte del datore di lavoro della inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Sulla decorrenza della computabilità del lavoratore divenuto inabile nella quota di riserva il Ministero si è già espresso di recente - nello stesso senso - con parere del 18 marzo 2010.

Anche in quella occasione si è affermato che il computo decorre dal giorno successivo la visita medica presso la ASL (cui consegue il rilascio della certificazione sanitaria di inabilità).

In conclusione, quindi, va ribadito che il rilascio del certificato di ottemperanza non ha più alcun rilievo e non assume valore “sostanziale” per la partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999, in quanto sostituito dalla attestazione del datore di lavoro, che produce i propri effetti - trattandosi di autocertificazione - per il periodo al quale si riferisce.

L'importante - si sottolinea nella risposta ad interpello - è che il soggetto che attesta il rispetto della legge sia in grado di affermare con certezza l’esistenza dei due presupposti di legge: certificazione medica che indichi una percentuale di invalidità pari o superiore al limite legale e assenza di una sentenza passata in giudicato che accerti responsabilità datoriali nell’accadimento di un eventuale evento infortunistico al quale ricondurre la inabilità maturata in costanza di rapporto di lavoro.

Saluti cordiali.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 04.06.2010
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