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Circolari

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Sulla GU n. 248 del 22 ottobre u.s., è stato pubblicato il decreto 2 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 in essere”. (v. allegato)

In attuazione dell'art. 4, comma 7, del DM 2 dicembre 2009, il provvedimento definisce criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili fossili e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, in base a quanto disposto dalla Legge 99/09 (art. 30, comma 20) e dal DM 2 dicembre 2009 (art. 4, comma 7), nonché le modalità e tempistiche per le erogazioni.

I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da combustibili fossili possono presentare al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione entro il 22 novembre p.v., sulla base del modello di istanza predisposto dal GSE. Solo per gli impianti o gruppi di impianti per i quali risulta verificata positivamente la convenienza per il sistema, il GSE, entro il 20 novembre 2010, procederà, con decorrenza 1° gennaio 2011, alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6, comunicando al MSE e all'Autorità i dati, non appena disponibili, relativi ai corrispettivi da erogare per ogni impianto e gli oneri connessi al finanziamento.

Per gli impianti assimilati, per i quali e' stato riscontrato, annualmente, il mantenimento in esercizio, e' riconosciuto un corrispettivo per la disponibilità di capacità, commisurato al valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, per le ore di massima criticità del sistema elettrico in funzione della localizzazione dell'impianto. Per gli impianti localizzati nelle isole, il medesimo corrispettivo e' riconosciuto per ulteriori 2840 ore.

Il corrispettivo, riconosciuto per tre anni dalla risoluzione anticipata della convenzione Cip6 e, comunque, non oltre la data di scadenza naturale della medesima convenzione, e' riconosciuto dalla data di risoluzione della convenzione e viene erogato dal GSE in due soluzioni, di cui:

  • a) la prima, al 31 gennaio 2011, pari all'80% del corrispettivo spettante;
  • b) la seconda, al 31 maggio 2011, pari al restante 20%.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base delle informazioni fornite da Terna in merito all'effettivo mantenimento in esercizio degli impianti e alle ore di disponibilità programmata degli impianti situati nelle isole, il GSE determina i corrispettivi spettanti ed eroga gli stessi, dandone preventiva comunicazione al MSE e all'AEEG.

I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.

Rinviamo ai contenuti del decreto in parola per ogni ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 26.10.2010
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