AssoAmbiente

Circolari

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In relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla legge in oggetto, riteniamo utile fornire il quadro aggiornato in considerazione delle recenti significative modifiche apportate alla materia dall’art. 24 della legge 4/11/2010 n. 183 (meglio nota come “collegato lavoro”), intervenuta a modificare l’articolo 33 della legge n. 104. L’art. 24 citato infatti detta una nuova disciplina dei permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

In base alla nuova legge, cambiano i soggetti che, per assistere una persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno, hanno diritto ai tre giorni di permesso mensile fruibili anche continuativamente e coperti da contribuzione figurativa (art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992).

Titolari potenziali del diritto sono, di regola, il coniuge ed i parenti o gli affini entro il secondo grado. Tuttavia, qualora i genitori o il coniuge del portatore di handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti ovvero siano deceduti o siano “mancanti”, sono ammessi alla fruizione del diritto anche i parenti o gli affini di terzo grado.

Il diritto al permesso per l’assistenza di un portatore di handicap spetta ad un solo lavoratore; i permessi sono invece riconosciuti ad entrambi i genitori per l’assistenza dello stesso figlio ma questi potranno fruirne solo alternativamente.

Viene, inoltre, previsto che il lavoratore possa scegliere la sede di lavoro più vicina, non già al proprio domicilio, come accade nella disciplina attualmente vigente, bensì a quello della persona da assistere.

Qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino la non sussistenza o il venir meno delle condizioni per la fruizione dei permessi, il lavoratore decade dal diritto e viene fatto salvo l’eventuale esercizio del potere disciplinare.

Il diritto ai permessi viene riconosciuto anche ai genitori del bambino portatore di handicap in situazione di gravità dopo il compimento del terzo anno di età.

Con la circolare n. 155 del 3 dicembre u.s., di cui si unisce copia, l’INPS ha inoltre fornito alcuni chiarimenti sulle novità legislative introdotte dall’art. 24.

In particolare, quanto al grado di parentela ed affinità entro il quale i lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire dei permessi, l’INPS segnala che, mentre in base al previgente dettato normativo il grado arrivava fino al terzo, ora, invece, il diritto a godere dei permessi è concesso ai parenti ed affini del disabile entro il secondo grado.

Inoltre, a differenza del passato, la legge stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

L’INPS, quindi, considerato che la legge n. 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, invita gli uffici ad esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti.

Per quanto concerne sia le istanze presentate prima della suddetta data e non ancora istruite, sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave.

Nel primo caso, le Sedi INPS dovranno richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei presupposti; nel secondo caso, poiché i permessi potranno essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore, le Sedi dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all’individuazione del lavoratore dipendente beneficiario dei permessi.

Al riguardo, si consiglia alle aziende interessate di informare i lavoratori beneficiari dei permessi in questione, direttamente ovvero mediante comunicato, delle innovazioni introdotte dal suddetto art. 24 che, come rimarcato dalla circolare INPS, comportano il riesame, da parte dell’INPS, dei provvedimenti già adottati dall’Istituto o in corso di istruttoria al 24 novembre 2010.

Si rende noto, infine, che la materia è oggetto di discussione nell’ambito della trattativa per il rinnovo del c.c.n.l. di categoria, attraverso una proposta imprenditoriale che, pur nell’ambito dei limitati margini che la legge consente, mira a regolamentare quanto più possibile la fruizione dei permessi previsti dalla legge.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 18.01.2011
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