AssoAmbiente

Circolari

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1) SISTRI: GdL ministeriali per risoluzione problematiche

Il Comitato di vigilanza del Sistri, riunitosi alla fine della scorsa settimana, a seguito di quanto richiesto dalla FISE, ha deciso di avviare tavoli tecnici ristretti per approfondire alcune specifiche problematiche. Le tematiche sui cui si avvierà il confronto con il Ministero riguardano: l'interoperatività, i trasporti, la normativa e le problematiche dei gestori.

L’Associazione, che parteciperà a tutti i tavoli programmati conta di rappresentare e risolvere in questa sede le problematiche che ci sono state poste dalle aziende associate e che non hanno trovato ancora un riscontro e/o una risposta formale.

Nel corso dei primi incontri dei due gruppi di lavoro (“problematiche gestori” e “trasporto”), riunitisi nella giornata di ieri, l’Associazione ha illustrato e depositato presso gli uffici del Ministero un primo documento (allegato I) di problematiche predisposto sulla base delle segnalazioni ad oggi pervenute, su cui si auspica di trovare con i rappresentanti ministeriali delle soluzioni condivise che consentano l’applicazione della disciplina SISTRI da parte degli operatori.

Vi invitiamo pertanto a prendere visione del documento e a volerci sottoporre con urgenza, eventuali ulteriori precisazioni o nuovi aspetti problematici riscontrati in fase operativa sperimentale.

2) Albo Gestori Ambientali: modulistica commercio ed intermediazione rifiuti

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione del 26 gennaio scorso, circ. 035/2011, per segnalare che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali, facendo seguito alla propria deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2011, concernente i criteri per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione, ha approvato, con delibera n. 2 del 19 gennaio u.s., di seguito allegata, il modello della domanda per l’iscrizione all’Albo dei suddetti soggetti.

In relazione ai contenuti e all’efficacia delle due delibere del 15 dicembre 2010 e del 19 gennaio n. 1 sopra richiamate, si forniscono le seguenti precisazioni.

Va in primo luogo ricordato che l’articolo 4 della delibera del 15 dicembre 2010 disponeva che l’efficacia della stessa sarebbe decorsa dalla data di entrata in vigore del decreto sulle garanzie finanziarie prestate a favore dello Stato.

Al riguardo va fatto presente che tale decreto non è ancora stato emanato e che il nuovo comma 10 dell’art. 212 del D.Lgs 152/06 (come modificato dal recente D.Lgs 205/2010) stabilisce in via transitoria che, fino all’emanazione dei decreti sulle garanzie finanziarie per alcune categorie dell’Albo (tra cui appunto la categoria 8), si applicano le modalità e gli importi del D.M. 8 ottobre 1996 (come modificato dal D.M. 23 aprile 1999).

Pertanto con la delibera n. 1 del 19 gennaio il Comitato ha abrogato l’articolo 4 sopra citato e ha fissato l’efficacia della deliberazione del 15 dicembre 2010 a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo alla adozione della delibera n. 1 del 19 gennaio, in pubblicazione nei prossimi giorni.

Pertanto da tale pubblicazione decorreranno i 60 giorni di tempo a disposizione dei soggetti obbligati per presentare la domanda di iscrizione.

Infine, per completezza di informazione, si allega il provvedimento contenente la modulistica nella sua formulazione integrale.

3) Albo Gestori Ambientali: applicazioni disposizioni D.Lgs. n. 205/10

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha diramato ieri 9 febbraio una circolare (circ. n. 240) con alcune direttive di chiarimento sul nuovo regime d'iscrizione all'Albo, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10, relativamente alle attività di trasporto rifiuti.

In sintesi i chiarimenti dell’Albo riguardano le iscrizioni in essere e le nuove iscrizioni in relazione alla:

  • soppressione delle garanzie fideiussorie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi (urbani compresi);
  •  possibilità di iscrizione in un’unica categoria (la cat. 5) per l’attività di trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • impossibilità di rinnovo delle iscrizioni nelle categorie 2 e 3 (raccolta e trasporto rifiuti destinati a recupero) e all’obbligo per le imprese ivi iscritte, fatte salve le iscrizioni in essere, di presentare in sede di rinnovo domanda nelle categorie 4 e/o 5 per i rifiuti individuati rispettivamente, dal DM 5/2/98 e/o dal DM 161/2002.

Per i approfondimenti, rinviamo ai contenuti della circolare dell’Albo allegata (All. 3).

Cordiali saluti.

» 10.02.2011
Documenti allegati

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