Il Tar Lazio con sentenza n. 23959 del 29 dicembre 2025 ha confermato un provvedimento dell’AGCM che aveva sanzionato alcune imprese operanti nel settore della logistica per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nella specie una forma di greenwashing, vietata dagli articoli 20, 21, 22 e 26 comma 1, lett. f) D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
In particolare, secondo l’Autorità, le imprese avevano utilizzato dichiarazioni ambigue sulle modalità di perseguimento e raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, senza fornire adeguati elementi di supporto alle affermazioni rese. L’AGCM aveva contestato, nello specifico, l’impiego promiscuo ed inesatto dei termini “compensazione” e “riduzione”, utilizzati in maniera tale da ingenerare confusione ed inganno nel consumatore medio.
Il Tar ha ritenuto di confermare la legittimità del giudizio di ingannevolezza dell’AGCM ed ha stabilito che “comunicare ai propri partner (nonché ai consumatori) di raggiungere certi obiettivi ambientali e impiegare a tal fine una certificazione che non dimostra l’avvenuto conseguimento dello stesso ha una palese efficacia decettiva che rientra appieno nella fattispecie astratta di cui agli artt. 20 e ss. Cod. cons”.
In conclusione, secondo il Tar Lazio, l'impresa che comunica al pubblico informazioni ingannevoli sulle proprie emissioni di CO2, utilizzando i termini "riduzione" e "compensazione" in modo inesatto, realizza una pratica commerciale scorretta meritevole di sanzione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.