AssoAmbiente

Circolari

p54988LE

In relazione ad alcune richieste formulate all’Albo sull’argomento in oggetto, lo stesso ha fornito con Delibera n. 1943 del 22 dicembre 2005 chiarimenti in particolar modo su:

  1. Dotazione di personale tecnico; 
  2. pregressa esecuzione di interventi di bonifica; 
  3. lauree idonee per il ruolo di responsabile tecnico; 
  4. computo degli anni di esperienza dello stesso.

Nel far rinvio ai contenuti della delibera che può essere richiesta sia presso i nostri uffici di Roma, sia reperita sul sito ufficiale dell'Albo Gestori Rifiuti, segnaliamo, in sintesi, i principali chiarimenti introdotti.

In relazione al primo punto di cui sopra, l’Albo ha specificato che le unità di personale previste all’allegato “C” della Delibera 12/12/01 devono essere legate all’impresa da rapporto di lavoro dipendente ai sensi della vigente normativa o comunque tramite contratti di “lavoro a progetto”.

In merito al secondo punto viene chiarito che la dimostrazione dell’effettiva esecuzione di lavori di bonifica effettuati in proprio può essere fatta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, nel dettaglio, le operazioni effettuate.

In merito al terzo punto, con la delibera di cui all’oggetto, l’Albo riconosce l’idoneità, ai fini della dimostrazione dei requisiti di responsabile tecnico, della laurea in scienze ambientali.

Con il quarto punto l’Albo ha specificato che per conseguire la qualificazione di responsabile tecnico, per ogni anno necessario deve essere stato eseguito almeno un intervento, fermo restando che il valore totale degli stessi deve raggiungere almeno il 40% del limite inferiore della classe d’iscrizione.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.01.2006

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