AssoAmbiente

Circolari

p55372GH

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia per informare che sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio c.a. è stata pubblicata la legge n. 21 del 27 gennaio 2006, di conversione, con integrazioni e modifiche, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore rifiuti nella regione Campania. Nella stessa Gazzetta è pubblicato anche il testo coordinato.

Tra le disposizioni, di particolare rilevanza il comma 2-bis dell’art. 2, introdotto in sede di conversione, che dispone che in tutte le situazioni di emergenza di cui all’art. 5, comma 1, legge n. 225 del 1992 (cioè le emergenze definite dal punto di vista geografico e temporale, come quelle in questione) la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al TAR Lazio.

La norma, come quella di cui al comma 2-ter che prevede la definizione con sentenza succintamente motivata ex art. 26 legge 1034/71 e s.m.i. delle questioni in materia, si applica anche ai processi in corso.

Si tratta di un intervento particolarmente incisivo, che pone in secondo piano altri aspetti della legge di conversione pur di interesse,  come la soppressione delle parole “secondari e terziari” dal comma 1 dell’art. 5, con la conseguenza che i Consorzi di cui alla legge regionale Campania n. 10/93 non avranno, come previsto dal testo originario, il compito di organizzare anche la raccolta differenziata degli imballaggi secondari e terziari. Restano peraltro fermi gli altri compiti attribuiti agli stessi consorzi in materia di raccolte differenziate.

Si segnala infine che la legge dispone, con il nuovo comma 6 dell’art. 1, la proroga fino al 31 maggio 2006 dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, e nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia.

Da notare la “sovrabbondanza” normativa, visto che già erano intervenuti due distinti DPCM per la Sicilia, di proroga per la gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nonché per le bonifiche (entrambi del 29 dicembre us, in GU 10 gennaio 2006), un DPCM di proroga dello stato di emergenza nel settore rifiuti e bonifiche per la Puglia e uno per il Lazio, per il settore rifiuti (entrambi del 29/12/2005, GU del 7 gennaio), il DPCM 13 gennaio 2006, in GU 24/1/2006 di proroga per la Calabria dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti, nelle bonifiche e cicli depurazione.

Per la Campania, oltre al separato decreto di proroga in materia di bonifiche del 22 dicembre 2005, in GU 31 dicembre 2005, si segnalano per completezza anche le due ordinanze nn. 3479 e 3481, rispettivamente del 14 dicembre e 29 dicembre 2005, entrambe dettanti ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza, con particolare riferimento alla delicata situazione impiantistica e a connessi problemi finanziari.

Restando a disposizione per approfondimenti, ove richiesti, e con riserva comunque di continuare a tenere informate le aziende, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 06.02.2006

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