AssoAmbiente

Circolari

p57002NE

Comunichiamo che, come anticipato dalla stampa, sulla Gazzetta n. 115 del 19 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto 5 aprile 2006, n. 186, di modifica del Dm 5 febbraio 1998, in materia di recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi.

La revisione del provvedimento si è resa necessaria a seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia (sentenza 7 ottobre 2004), con la quale si è conclusa la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE contro il nostro Paese. In particolare, la Commissione aveva contestato all'Italia la non precisa definizione, da parte del Dm incriminato, delle quantità di rifiuti relativamente ai quali l'attività di recupero può essere dispensata dall'autorizzazione. Un altro motivo di censura, condiviso dalla Corte, era stata la non chiara individuazione, per alcune tipologie di rifiuti, dei rifiuti che rientrano nella deroga all’autorizzazione.

Come è noto il Ministero dell’ambiente (v. nostre precedenti circolari in materia) si è attivato abbastanza celermente per correggere il decreto, dando incarico all’APAT di effettuare un’indagine presso le imprese e le associazioni volta ad individuare le quantità massime per ciascuna delle tipologie individuate negli allegati tecnici. In realtà, l’iter del provvedimento ha subito dei ritardi soprattutto nelle fasi immediatamente precedenti alla sua pubblicazione.

Oltre alle modifiche motivate dalle censure comunitarie, ne sono state introdotte altre, sia all’interno delle schede sulle attività di recupero di cui agli allegati tecnici, sia nell’articolato, segnatamente in tema di: recupero ambientale, messa in riserva, campionamenti e analisi, test di cessione, regime transitorio, monitoraggio e controllo delle attività di recupero, ecc. Per l’esame delle principali novità in ciascuno di questi argomenti, rinviamo all’allegata nota illustrativa.

Evidenziamo che l’Associazione, già nell’iter di approvazione del provvedimento, aveva fatte presenti diverse criticità applicative, soprattutto in merito alla definizione del parametro quantità e al test di cessione (sintetizzate nella nota allegata), avanzando proposte di modifica del testo; istanze che tuttavia il precedente Governo, stante l’urgenza della definitiva approvazione, non aveva accolto.

Considerate pertanto le problematiche che potranno sorgere in sede applicativa (sia già individuate che ancora da individuare) l’Associazione si riserva di organizzare sul tema un incontro di approfondimento e invita pertanto quanti interessati a comunicare le proprie osservazioni o richieste di chiarimento, al fine di giungere alla definizione di una posizione associativa da presentare nelle sedi opportune.

Da ultimo, ricordiamo che il contenuto del nuovo decreto va coordinato con le disposizioni in materia di recupero e di procedure semplificate entrate in vigore il 29 aprile scorso a seguito della pubblicazione del c.d. “testo unico ambientale”, per il cui approfondimento rinviamo alla lettura della nostra circolare n. 257/06 prot.56666/CE, nonché a quanto emerso nel corso degli incontri seminariali promossi dall’Associazione sull’argomento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 26.05.2006
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