AssoAmbiente

Circolari

p57504LE

Il Comitato dell’Albo ha emanato la delibera in oggetto per fornire chiarimenti alle Sezioni regionali e alle Associazioni di categoria in ordine ai quesiti pervenuti a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 5 aprile 2006 (cfr. nostra circolare n. 339/2006 prot.n.p57391 del 27 giugno 2006) che, come noto ha modificato il D.M. 5/2/98.

Nel far rinvio alle suddetta delibera che è disponibile sul sito ufficiale dell’Albo oltre che presso gli uffici della FISE, segnaliamo, sinteticamente che l’Albo ha chiarito quanto segue.

Le imprese che intendono proseguire l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 5 aprile 2006, i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata, DEVONO ENTRO OGGI 3 LUGLIO, così come previsto dall’art. 11, comma 5 del citato decreto:

  • presentare domanda di iscrizione nella categoria 4 o nella 1 (procedura ordinaria) QUALORA NON ISCRITTI IN TALI CATEGORIE;
  • presentare domanda di iscrizione per INTEGRAZIONE DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI qualora già iscritti nella categoria 4 o 1.

La Delibera dell’Albo specifica inoltre i contenuti della domanda di iscrizione o variazione che deve essere presentata dall’impresa interessata e stabilisce che in caso di accoglimento della stessa, entro 45 giorni dalla comunicazione da parte della Sezione e pena decadenza, l’interessato è tenuto a presentare le garanzie fideiussorie previste dalla normativa vigente per l’iscrizione in via ordinaria.

L’Albo precisa inoltre che fino all’emanazione del nuovo provvedimento di iscrizione o variazione, dei quali a breve saranno diramati gli schemi uniformi, l’attività di raccolta e trasporto può essere preseguita così come previsto dall’art. 11, comma 5 del D.M. 186/06.

Da ultimo la delibera dell’Albo specifica che per alcune tipologie dell’allegato 1 suballegato 1 del D.M. 5/2/98 per le quali il D.M. 186/06 ha sostituito alcuni codici in quanto errati o non correttamente trasposti, le imprese iscritte nella cat. 2 per tali tipologie possono continuare a trasportarle fino alla scadenza dell’iscrizione in quanto all’aggiornamento dei codici si provvederà in sede di revisione dell’iscrizione e che tale criterio può essere applicato anche alle imprese iscritte per la tipologie 7.31 che intendono trasportare i rifiuti identificati alla tipologia 7.31-bis.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 03.07.2006

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