AssoAmbiente

Circolari

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Nell’ambito del processo di revisione del Regolamento europeo 259/93, sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti (WSR), informiamo che il Consiglio europeo, lo scorso 14 giugno, ha adottato in seconda lettura, una nuova versione della Proposta di Regolamento.

Dal momento che il procedimento di codecisione è arrivato già in fase di seconda lettura, il nuovo Regolamento potrebbe completare l’iter dei lavori ed essere pubblicato in Gazzetta ufficiale europea già entro l’estate (entrata in vigore dopo un anno dalla pubblicazione).

Una delle considerazioni su cui insiste la Commissione riguarda il settore di competenza legale della procedura di revisione, al momento in capo alla DG Ambiente – Mrs M. Wallström – ma che sarebbe stato più adeguato attribuire alla DG mercato interno e servizi. Secondo la Commissione questo aspetto potrebbe generare azioni legali sul procedimento.

In merito alle novità introdotte e alle modifiche apportate ora dal Consiglio, riportiamo di seguito alcuni degli aspetti più significativi, per il settore, relativi al trasporto dei rifiuti all’interno della UE:

  • le tre precedenti liste (verde, ambra e rossa) si riducono a due e la procedura di notifica e consenso include ora anche i rifiuti precedentemente in lista ambra.
  • la procedura di notifica e consenso si applicherà non solo alla movimentazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento, ma anche nel trasporto di rifiuti urbani misti destinati ad impianti di recupero e smaltimento. Decade la precedente procedura del tacito consenso, limitata ora alle autorità di transito.
  • le notifiche (una per ogni tipologia di rifiuto), da inviare alle autorità competenti, devono essere accompagnate da contratto e garanzie finanziarie. Il contratto dovrà essere concluso ed effettivo già al momento della notifica.
  • nel caso in cui il rifiuto sia ulteriormente trattato (operazioni intermedie di recupero e smaltimento) in un Paese terzo, il destinatario dovrà notificare il nuovo trasporto anche alle iniziali autorità competenti da cui il rifiuto è partito ed arrivato al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.
  • gli argomenti per opporsi ad un trasporto in caso di avvio a smaltimento sono ancora legati al principio di prossimità, priorità per il recupero e autosufficienza. In più sono state aggiunte ulteriori argomentazioni:
    • riferimento all’art. 4(1) della Convenzione di Basilea che consente agli Stati Membri di proibire l’import, ad esempio, di rifiuti pericolosi;
    • se l’impianto ricade nella direttiva IPPC e non applica le BAT;
    • se si tratta di mix di rifiuti urbani di origine domestica;
    • se i rifiuti non sono trattati in linea con gli standard ambientali previsti dalle norme europee.
  • in caso di avvio a recupero, sono state individuate le motivazione per non autorizzare il trasporto, tra cui:
    • art. 3, 4, 5 e 7 della direttiva 75/442/EC;
    • considerazioni ambientali posso essere da sole invocate per dimostrare che il recupero non può essere giustificato;
    • se il rifiuto è destinato a smaltimento e non per il recupero; 
    • se l’attività è inclusa nella direttiva IPPC e non applica le BAT;
    • se il riifuto non viene trattato in linea con gli standard ambientali europei e gli obblighi riportati nella legislazione europea;
  • per quanto concerne la procedura di notifica generale: è stata introdotta una semplificazione che consente di presentare un documento di notifica generale relativo a più trasporti relativi a rifiuti con caratteristiche fisiche e chimiche simili e con medesimo destino. Questa notifica generale ha valore di un anno, a meno di eventuale proroga ad un massimo di tre anni.
  • le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero, possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti. Tali decisioni hanno comunque validità limitata ed inoltre, in questi casi, le autorità competenti hanno a disposizione tempi più brevi per replicare alla notifica (da 30 giorni si è ora passati a 7). Tale previsione era già presente nel Reg. 259/93 ma ora viene riproposto con una formulazione più chiara.
  • al fine di migliorare la tracciabilità dei rifiuti e ridurre la possibilità di incrementare falsi recuperi, le movimentazioni dirette ad impianti che effettuano operazioni intermedie di recupero e smaltimento sono soggette ad alcune disposizioni aggiuntive (art.15)
  • se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o non rifiuti, detti materiali sono trattati come rifiuti. Se il disaccordo però concerne la classificazione dell’operazione di trattamento, le regola da seguire saranno quelle relative allo smaltimento.

Per quanti interessati, presso l’ufficio FISE di Milano (e-mail: e.perrotta@fise.org), è disponibile il documento del Consiglio sulla WSR (in italiano ed inglese).

Con riserva di successive comunicazioni ed informazioni, porgo cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 06.07.2006

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