Sulla G.U. n. 177 dello scorso 1° agosto, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico in merito a “Accordo tra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio della Repubblica italiana e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia della Repubblica di Albania”.
L’art. 4, comma 6, del DM 11/11/99, aveva introdotto la possibilità di adempiere all’obbligo di immissione, per i produttori e gli importatori di energia elettrica, di una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (art. 11, D.Lgs. 79/99) anche attraverso l'importazione di energia elettrica da Paesi terzi, anche non comunitari, a condizione che tali Paesi adottassero strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli adottati in Italia, come avvenuto in Albania con l’Ordinamento n. 9072/2003.
Con il successivo D.Lgs. 387/03, di recepimento della Dir. 2001/77/CE, viene invece specificata (art. 20, comma 4) la necessità di una stipula di Accordo tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata al fine dell’attribuzione dei certificati verdi (CV).
Per quanto riguarda i rifiuti, ai fini dell’attribuzione dei CV all’energia da fonti rinnovabili proveniente dall’Albania, viene riconosciuta valida solo la quota derivata dalla frazione biodegradabile dei rifiuti.
L’Accordo dura tre anni a decorrere dal 1° agosto 2006 e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di uguale durata se non sarà data disdetta da una delle parti firmatarie.
Per quanti interessati, il Comunicato è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.
Nel riservarci di ritornare sull’argomento, salutiamo cordialmente.
Il Direttore
Francesco Tiriolo