AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

22 Aprile 2020
082/2020/NA
Programma LIFE 2020: annunciate nuove disposizioni per il bando 2020
Leggi di +
22 Aprile 2020
117/2020/CS
Rapporti ISPRA 2020 sulle emissioni di gas serra dal 1990 al 2018
Leggi di +
17 Aprile 2020
081/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
17 Aprile 2020
116/2020/LE-NA
COVID 19: gestione rifiuti – Aggiornamento su Ordinanze contingibili e urgenti
Leggi di +
16 Aprile 2020
080/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL