AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

16 Aprile 2020
080/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
16 Aprile 2020
115/2020/TO
ANAC - indicazioni alle stazioni appaltanti ed al Governo per l’emergenza COVID-19
Leggi di +
15 Aprile 2020
079/2020/CS
COVID-19 e gestione rifiuti – Documento di orientamento della Commissione europea
Leggi di +
15 Aprile 2020
114/2020/CS
COVID-19 e gestione rifiuti – Documento di orientamento della Commissione europea
Leggi di +
14 Aprile 2020
078/2020/CS
Schema di Regolamento europeo su limitazioni PFOA e PFOS
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL