AssoAmbiente

Circolari

p59012_CE

A seguito dei numerosi casi di erronea interpretazione da parte delle sedi locali delle Agenzie delle Entrate delle disposizioni vigenti in merito alla vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti, a conferma di quanto già anticipato con nostre circolari prot.n. p56719 e prot.n. p57410, precisiamo quanto segue.

L’art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, recante la disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ha previsto al comma 6 che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA”.

L’obbligo di vidimazione dei registri IVA è stato abolito dall’articolo 8 della Legge 203/01, (di modifica dell’art. 39 del DPR 633/72), pertanto anche i registri di carico e scarico rifiuti non devono essere più vidimati.

Tuttavia alcune Agenzie locali continuano a richiedere la vidimazione del suddetto registro, a seguito della dichiarazione di inefficacia operata dall’Avviso del Ministero dell’Ambiente del 26/6/06 nei confronti del D.M. 2 maggio 2006 recante ”Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico rifiuti, ai sensi dell’art. 195, commi 2, lettera n) e 4 del decreto legislativo n. 152/06”.

Nell’ambito del citato DM l’omologazione della disciplina dei registri di carico e scarico ai registri IVA era soltanto ripresa e ribadita essendo comunque contenuta nel comma 6 dell’art. 190, D.Lgs. n. 152/06 che è tuttora vigente e produttivo di effetti.

Pertanto, la dichiarata inefficacia del DM 2 maggio 2006 non comporta variazioni in merito alla non obbligatorietà della vidimazione dei registri, ma esclusivamente in merito al modello di registro da utilizzare. Infatti, sino all’emanazione di un nuovo decreto, per la compilazione del registro di carico e scarico, è obbligatorio utilizzare il modello di cui al D.M. n. 148/98 in relazione al quale il D.lgs. n. 152/2006 chiarisce che, relativamente all’annotazione delle quantità, i metri cubi sono in alternativa non solo ai Kg ma anche ai litri.

Inoltre, viene superato l’obbligo di utilizzo delle carta a modulo continuo con la previsione della possibilità di utilizzare fogli mobili formato A4 regolarmente numerati dall’impresa.

Informiamo infine che, in relazione alle diverse interpretazioni delle Sezioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, l’Associazione è intervenuta presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per assicurare che venga impartita, alle citate Agenzie, una direttiva per una corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, come sopra evidenziato.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore necessità al riguardo, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE / UNIRE
Paolo Cesco

» 01.02.2007

Recenti

11 Dicembre 2024
2024/345/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 20 dicembre 2024 ore 11.00
Leggi di +
11 Dicembre 2024
2024/344/SA-LAV/MI
Sciopero generale USB 13 dicembre 2024 – Adesione categorie private USB Lavoro Privato.
Leggi di +
11 Dicembre 2024
2024/343/SA-LAV/MI
Monitoraggio rappresentatività sindacale – CCNL 18 maggio 2022 – Articolo 57, lettera E).
Leggi di +
10 Dicembre 2024
2024/342/SAEC-GIU/TO
ARERA – Consiglio di Stato sentenza 4448/2024 su impugnativa dei PEF e natura delle determinazioni dell’EGATO
Leggi di +
10 Dicembre 2024
2024/341/SAEC-NOT/LE
RENTRi - Modifiche alle istruzioni di compilazione registri e FIR di cui al DD n. 251/2023
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL