AssoAmbiente

Circolari

p59062_CE

Lo scorso 11 aprile è stato pubblicato, sulla GUCE serie L. 102/1, il nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Il Regolamento, in vigore dall’11 aprile p.v., che disciplina tra l’altro personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, sostituisce ed abroga il precedente Regolamento CE n. 3820/85 di pari oggetto, ed inoltre modifica il Regolamento CE n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo).

La disciplina relativa al cronotachigrafo, prevista dal Regolamento CE n. 3821/85, è richiamata dall’’art. 179, comma 1 del Codice della strada, il quale nella sua attuale formulazione stabilisce che nei casi previsti dal citato Regolamento e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel Regolamento stesso.

In particolare viene stabilito che l'apparecchio di controllo sia montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 3820/85.

Tra i veicoli esclusi, ai sensi del citato art. 4, punto 6, dall’obbligo di installazione del cronotachigafo rientrano i “veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana …”.

Tuttavia il nuovo Regolamento CE n. 561/2006, non prevede all’art. 3 (Deroghe) la stessa possibilità di deroga all’utilizzo del cronotachigrafo, per i summenzionati veicoli prevista invece dal Regolamento abrogato e fissa, per i veicoli precedentemente dispensati dall’obbligo del cronotachigrafo, il termine per l’adeguamento entro il 31 dicembre 2007, prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di derogare, con specifico provvedimento normativo:

  • i veicoli in questione dall’applicazione del Regolamento stesso (art. 26 par. 2, n. 1 e 2, Reg. CE n. 561/2006);
  • le disposizioni riguardanti personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo applicabili ai trasporti effettuati da veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari e di nettezza urbana (art. 13 comma 1, lett. H, Reg. CE n. 561/2006).

Al riguardo informiamo le aziende interessate che l’Associazione sta predisponendo la richiesta di deroga, da inserire in un provvedimento legislativo, per i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana e delle fognature.

Cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE / UNIRE
Paolo Cesco

» 01.02.2007

Recenti

21 Ottobre 2024
2024/275/SAEC-NOT/CS
Decreto 127/2024 End of Waste rifiuti inerti – Chiarimenti Regione Lombardia
Leggi di +
21 Ottobre 2024
2024/274/SAEC-NOT/PE
IPP su progetto UNI 1614035 - veicoli e delle attrezzature utilizzati nell’espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento
Leggi di +
21 Ottobre 2024
2024/273/SAEC-EUR/FA
Tecniche industriali e ambientali innovative – UE apre piattaforma INCITE
Leggi di +
21 Ottobre 2024
2024/272/SAEC-EUR/CS
Spedizione RAEE – Recepimento modifiche Convenzione di Basilea
Leggi di +
18 Ottobre 2024
2024/271/SAEC-NOT/CS
Pubblicato DL Ambiente – modifiche al Decreto Legislativo n. 152/06
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL