AssoAmbiente

Circolari

p59062_CE

Lo scorso 11 aprile è stato pubblicato, sulla GUCE serie L. 102/1, il nuovo Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Il Regolamento, in vigore dall’11 aprile p.v., che disciplina tra l’altro personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, sostituisce ed abroga il precedente Regolamento CE n. 3820/85 di pari oggetto, ed inoltre modifica il Regolamento CE n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo).

La disciplina relativa al cronotachigrafo, prevista dal Regolamento CE n. 3821/85, è richiamata dall’’art. 179, comma 1 del Codice della strada, il quale nella sua attuale formulazione stabilisce che nei casi previsti dal citato Regolamento e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel Regolamento stesso.

In particolare viene stabilito che l'apparecchio di controllo sia montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento CE n. 3820/85.

Tra i veicoli esclusi, ai sensi del citato art. 4, punto 6, dall’obbligo di installazione del cronotachigafo rientrano i “veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana …”.

Tuttavia il nuovo Regolamento CE n. 561/2006, non prevede all’art. 3 (Deroghe) la stessa possibilità di deroga all’utilizzo del cronotachigrafo, per i summenzionati veicoli prevista invece dal Regolamento abrogato e fissa, per i veicoli precedentemente dispensati dall’obbligo del cronotachigrafo, il termine per l’adeguamento entro il 31 dicembre 2007, prevedendo inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di derogare, con specifico provvedimento normativo:

  • i veicoli in questione dall’applicazione del Regolamento stesso (art. 26 par. 2, n. 1 e 2, Reg. CE n. 561/2006);
  • le disposizioni riguardanti personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo applicabili ai trasporti effettuati da veicoli impiegati nell’ambito dei servizi fognari e di nettezza urbana (art. 13 comma 1, lett. H, Reg. CE n. 561/2006).

Al riguardo informiamo le aziende interessate che l’Associazione sta predisponendo la richiesta di deroga, da inserire in un provvedimento legislativo, per i veicoli impiegati nell’ambito dei servizi di nettezza urbana e delle fognature.

Cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE / UNIRE
Paolo Cesco

» 01.02.2007

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