Con circolare n. 848 del 16 aprile u.s., avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 16, comma 1, lett. a) del D.M. n. 406/98, il Comitato Nazionale dell’Albo gestori rifiuti ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione all’Albo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione.
A tale proposito viene specificato che qualora un’impresa sia iscritta all’Albo per più categorie, ogni iscrizione deve essere considerata autonoma; pertanto, la sanzione disciplinare per inosservanza delle prescrizioni sopra richiamata, ovvero la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, deve riguardare esclusivamente la categoria di iscrizione le cui prescrizioni si assumono violate.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra inviamo i migliori saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE/UNIRE
Paolo Cesco