Il Ministero dell’Ambiente in data 9 maggio 2007 ha emanato la nota avente ad oggetto “Parere in ordine all’obbligo di MUD per i trasportatori di rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, D.lgs. n. 152/2006”.
In particolare il citato articolo si riferisce alle imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, nonché alle imprese che trasportano propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi o trenta litri al giorno, prevedendo che tali soggetti devono iscriversi all’Albo nazionale dei gestori ambientali, come richiesto dalla Sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 giugno 2005.
La nota si è resa necessaria a causa della diffusione di alcune interpretazioni secondo cui l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’Albo comporterebbe, per i soggetti indicati, anche l’obbligo di compilazione del MUD e la tenuta dei registri di carico e scarico.
Il Ministero, per spiegare l’assenza dell’obbligo di compilazione del MUD, fa riferimento alla finalità perseguita dal Legislatore comunitario nell’imposizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo, ovvero una finalità di controllo, che, tuttavia, non è presente nella norma relativa al MUD che risponde esclusivamente a finalità di tipo statistico.
Per quanto riguarda invece la tenuta dei registri di carico e scarico il Ministero conclude che il relativo obbligo è previsto dalla Direttiva europea esclusivamente a carico di imprese o stabilimenti che smaltiscono o recuperano rifiuti e non anche per coloro che effettuano il trasporto di rifiuti propri.
Per completezza di informazioni alleghiamo alla presente il testo integrale della nota del Ministero.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra inviamo i migliori saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE/UNIRE
Paolo Cesco