1) D.P.C.M. 7 marzo 2007 - Modifiche al D.P.C.M. 3 settembre 1999, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”
Sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007 – Modifiche al D.P.C.M. 3 settembre 1999, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”.
Il Decreto, in vigore dal 18 maggio u.s., modifica l’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 3 settembre 1999, includendo tra gli impianti soggetti alla procedura di VIA anche gli impianti, operanti in regime semplificato, che effettuano recupero di rifiuti pericolosi, nonché gli impianti che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, precedentemente non soggetti alla VIA ai sensi dell’Allegato A, lett. i) ed l), del D.P.R. 12 aprile 1996, come modificato dall’art. 3, del D.P.C.M. 3 settembre 1999.
La nuova normativa è stata emanata a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, con la quale la Corte ha condannato l’Italia per aver sottratto alla procedura di VIA i citati impianti.
Evidenziamo inoltre che sono soggetti alla procedura di VIA non solo i nuovi impianti, ma anche gli impianti preesistenti in caso di modifiche sostanziali, come definite dall’art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 59/2005.
Ricordiamo infine che, a partire dal 31 luglio 2007, data di entrata in vigore della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le opere e interventi soggetti a VIA che rientrino anche nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2005 (IPPC), ovvero in caso di modifiche sostanziali di impianti esistenti, il proponente può ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 152/2005.
2) Circolare Albo Gestori Rifiuti n. 1049/ALBO/PRES. Del 17 maggio 2007 - Impianti di recupero dei rifiuti in proceduta semplificata – Procedura V.I.A.
In relazione al D.P.C.M. 7 marzo 2007, di cui sopra, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1049/ALBO/PRES del 17 maggio 2007 con la quale specifica che con riferimento agli impianti, operanti in regime semplificato, che effettuano recupero di rifiuti pericolosi, nonché agli impianti che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, le Sezioni regionali dell’Albo dovranno richiedere, insieme alla comunicazione di inizio attività, a seconda delle tipologie o delle quantità di rifiuti trattati, il provvedimento positivo di VIA ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (di cui all’art. 32, D.Lgs. 152/2006).
*
* *
In aggiunta a quanto sopra, evidenziamo che, in relazione alle implicazioni della nuova normativa sulle attività in essere soggette a rinnovo o modifica, comunicheremo quanto prima eventuali indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, al quale ci risulta sia stato proposto uno specifico quesito.
Per maggiori informazioni trasmettiamo in allegato il testo del D.P.C.M. 3 settembre 1999 con indicazione delle modifiche apportate dal DPCM 7 marzo 2007 e il testo della Circolare dell’Albo.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra si inviano cordiali saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE/UNIRE
Paolo Cesco