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Circolari

p60362NA

e 3. Limiti; 3) Circolare n.1592/ALBO/PRES \\"Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA\\" - Integrazione della Circolare n. 1049 del 17/5/07.

1) Deliberazione prot. n. 01/CN/ALBO recante “Disposizioni modificative e integrative della deliberazione 26 aprile 2006, prot. n. 01/CN/ALBO, relativa all’iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione prot.n.p 56698LE avente ad oggetto l’iscrizione all’Albo per il trasporto di rifiuti in conto proprio disciplinata con Deliberazione dell’Albo del 26 aprile 2006.

In proposito ricordiamo che ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, si iscrivono all’Albo con semplice richiesta scritta e sono tenute esclusivamente al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione pari ad euro 50,00 (cinquanta).

A seguito della richiesta di iscrizione viene rilasciata alle aziende una ricevuta (All. B della Deliberazione dell’Albo del 26 aprile 2006) che consente di svolgere la propria attività in attesa del provvedimento formale di iscrizione o di divieto di prosecuzione dell’attività.

Al riguardo informiamo che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Rifiuti con la Deliberazione del 4 luglio 2007, prot.n. 01/CN/ALBO, pubblicata sulla G.U. n. 178 del 2 agosto 2007, ha modificato il modello di ricevuta di cui all’Allegato B della citata Deliberazione inserendo dopo la frase “Segue provvedimento formale d’iscrizione, con efficacia dalla data di ricezione della richiesta” la frase “La presente ricevuta è valida sei mesi dalla data del rilascio”.

Il Comitato Nazionale ha inoltre stabilito che le ricevute rilasciate anteriormente all’entrata in vigore della Deliberazione 4 luglio 2007 hanno validità sino al 31 dicembre 2007.

2) Circolare n. 1555/ALBO/PRES avente ad oggetto “Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti”.

Con la circolare n. 1555/ALBO/PRES il Comitato Nazionale dell’Albo ha chiarito che le imprese già iscritte con procedura ordinaria possono trasportare rifiuti destinati ad impianti che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata, ai sensi e alle condizioni stabilite dall’art. 212, comma 20 del D.Lgs. n. 152/06.

Il citato comma recita testualmente che “le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall’obbligo di comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell’art. 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali le imprese sono iscritte”.

Non si può invece affermare il contrario in quanto l’iscrizione nelle categorie 2 e 3 (rispettivamente raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi/pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo) vincola la destinazione dei rifiuti ad impianti che svolgono operazioni di recupero in procedura semplificata.

A seguito dell’espressa previsione di legge contenuta nel citato art. 212, comma 20, D.Lgs. n. 152/2006, dovrebbero considerarsi dunque superate le sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III n. 1492 del 4 luglio 2000 e n. 33467 del 5 ottobre 2006) comunque correlate a situazioni disciplinate da disposizioni previgenti, che affermavano invece il principio della necessità della doppia iscrizione (ordinaria e semplificata) qualora l’impresa, già iscritta con procedura ordinaria, svolgesse anche attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettivamente avviati al recupero e al riciclaggio.

Le sentenze infatti venivano motivate ritenendo i due provvedimenti di iscrizione, ordinaria e semplificata, non sovrapponibili per quanto concerne i presupposti richiesti dalla legge e la diversa valenza dei titoli abilitativi.

Tuttavia tali motivazioni, seppur esistenti ai sensi della previgente normativa, attualmente sembrano essere venute meno (ad esempio la durata delle iscrizioni ordinaria e semplificata è stata uniformata).

3) Circolare n. 1592/ALBO/PRES avente ad oggetto “Impianti di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Procedura VIA” – Integrazione della Circolare n. 1049/ALBO/PRES del 17 maggio 2007.

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione prot.n.p. 59891NA relativa alla Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo n. 1049 del 17 maggio 2007, sullo stesso tema in oggetto.

Con la citata Circolare il Comitato Nazionale, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 7 marzo 2007, ha stabilito, a carico delle Sezioni regionali dell’Albo, l’obbligo di richiedere per gli impianti di recupero dei rifiuti pericolosi, nonché per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, gestiti in procedura semplificata, il provvedimento positivo di VIA ovvero la verifica di assogettabilità a VIA, insieme alla comunicazione di inizio attività.

Come già anticipato nella nostra precedente comunicazione in materia, l’Albo ha richiesto il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente per conoscere le corrette implicazioni della nuova normativa.

In attesa di indicazioni al riguardo, il Comitato Nazionale ha tuttavia ritenuto opportuno stabilire che non è richiesto il provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA, qualora la comunicazione di inizio attività (ex art. 216, co. 1, D.Lgs. n. 152/06) per la procedura semplificata, sia pervenuta all’Albo prima dell’entrata in vigore del Decreto 7 marzo 2007, e sia già trascorso il previsto termine di 90 giorni per dare inizio alle operazioni di recupero.

In caso contrario le Sezioni regionali dovranno richiedere i menzionati provvedimenti relativi all’applicazione della VIA assegnando un termine per l’adempimento.

Qualora alla scadenza del suddetto termine la documentazione relativa alla VIA non sia stata presentata e qualora la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (ex art. 216, co. 3, D.Lgs. n. 152/06) abbia dato esito positivo, le Sezioni regionali dovranno comunicare alla Provincia territorialmente competente il suddetto esito positivo, segnalando altresì la mancanza della documentazione relativa alla VIA.

La stessa procedura dovrà essere seguita anche nel caso dei rinnovi delle comunicazioni di inizio attività.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario ASSOAMBIENTE e UNIRE
Paolo Cesco

» 07.08.2007

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