AssoAmbiente

Circolari

p61374PE

Facciamo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto (v. avviso p61181 del 5 dicembre 2007) per informarvi che sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 (supplemento ordinario n. 285) è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

La manovra Finanziaria, già licenziata dalla Camera il 15 dicembre e definitivamente approvata dal Senato, senza articoli o emendamenti aggiuntivi, il 21 dicembre, è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

In relazione ai temi ambientali di interesse, segnaliamo che:

ATO (art. 1, comma 38)
Affidata alle Regioni la ridefinizione, entro il 1° luglio 2008, dell’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo criteri e principi di cui all’artt. 147 e 200 del D.Lgs. 152/06. L’obiettivo perseguito dalla norma è di semplificazione amministrativa, cioè di evitare la proliferazione di soggetti pubblici aggiudicatori. Di rilevo la salvezza espressa per gli affidamenti e le convenzioni in essere, come da noi richiesto.

“38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

  1. in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
  2. destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.”

Prelievo servizi RU (art. 1, comma 166)
Viene prorogato il regime di prelievo già in essere a livello locale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani stabilito nel 2006 fino a tutto il 2008, di seguito il testo.

LEGGE 296/06 – Finanziaria 2007

“Art. 1 [...] 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per l'anno2008; ...”

DISCARICHE (art. 1, comma 166)
Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l’entrata in vigore del DM 3 agosto 2005. Quindi dal 1° gennaio 2008 le discariche possono continuare a ricevere i rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, salvo prescrizioni diverse contenute nell’autorizzazione.

Di seguito lo stralcio della Legge n. 244/07 relativo alle discariche e l'articolo della Legge 296/06 coordinato con le modifiche introdotte:

LEGGE 244/07 – Finanziaria 2008

“Art. 1 […] 166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»; b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».”

LEGGE 296/06 – Finanziaria 2007

"Art.1 [...] 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: .......... c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.”

FONTI RINNOVABILI E INCENTIVI 

  • La Delibera comunale può fissare, a decorrere dal 2009, un'aliquota ICI agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico (per 3 anni per gli impianti termici solari e per 5 per tutte le altre fonti rinnovabili) (art. 1, comma 6). 
  • Gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per le fonti energetiche rinnovabili per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro per lo Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria per il 2008. Per promuovere l'uso di biocarburanti per autotrazione la quota minima da immettere al consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso al consumo nell'anno solare precedente (art. 2, commi da 136 a 140). 
  • Incentivazione a partire dal 1° gennaio 2008 della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e ridefinizione dei criteri di attribuzione dei certificati verdi (art. 2, commi da 143 a 157). (v. allegato I)). 
  • Modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Istituito un Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di un milione di euro, per finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per migliorare l'efficienza dell'illuminazione pubblica e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by. Dal 2010 vietata la vendita di elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti. Dal 2011 vietata l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica (art. 2, commi da 158 a 163). 
  • Dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi comunali devono vincolare per gli edifici di nuova costruzione il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo da garantire una produzione energetica di un kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati (art. 1, comma 289). 

EMISSIONE GAS SERRA 

  • Creazione di un Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/Ce da destinare alla riserva nuovi entranti dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D.Lgs. 216/2006; per la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito di impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti; per interventi a sostegno dell'attività di ricerca del sistema energetico e di riutilizzo delle aree industriali, in particolare nel Sud. (art. 2, commi da 554 a 556). 
  • Istituito un fondo di 50 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010, presso il Minambiente, per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale. La somma di 2 milioni di euro l'anno, per sostenere azioni e politiche finalizzate all'attuazione del protocollo di Kyoto, è destinata all'istituzione e alla gestione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio (art. 2, commi 335 e 356).

RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
Presso il ministero per la Solidarietà sociale è istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. La dotazione è di 1,25 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Con lo stesso fondo saranno finanziate la Conferenza annuale sulla responsabilità d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso l'implementazione di ricerche e indagini e la raccolta, l'organizzazione di banche dati e la diffusione della documentazione, in particolare sulle buone prassi (art. 2, commi da 437 a 439).

SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Si segnala l’articolo 1, comma 224, di modifica dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo all’accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le cui attività devono essere affidate, in termini generali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, secondo le specifiche indicate nella norma.
Si segnala inoltre l’art. 2, comma 175, relativo al servizio pubblico del gas, che per quanto più di interesse, riconduce anche questo settore la disciplina specifica del gas nell’alveo della normativa di cui al 113 TUEL, anticipando quindi un aspetto di fondo del ddl AS 772, Lanzillotta.

Si evidenzia infine e soprattutto quanto riportato nell’art. 2, comma 461 - i cui contenuti meriteranno approfondimenti - volto a tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni attraverso l’imposizione obbligatoria di clausole nei contratti di servizio da parte degli enti locali, in particolare relative alla emanazione di “Carte dei servizi” e a processi di consultazione delle associazioni dei consumatori.

“Art. 2
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.”

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 10.01.2008
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