Facciamo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto (v. avviso p61181 del 5 dicembre 2007) per informarvi che sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 (supplemento ordinario n. 285) è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.
La manovra Finanziaria, già licenziata dalla Camera il 15 dicembre e definitivamente approvata dal Senato, senza articoli o emendamenti aggiuntivi, il 21 dicembre, è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
In relazione ai temi ambientali di interesse, segnaliamo che:
ATO (art. 1, comma 38)
Affidata alle Regioni la ridefinizione, entro il 1° luglio 2008, dell’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo criteri e principi di cui all’artt. 147 e 200 del D.Lgs. 152/06. L’obiettivo perseguito dalla norma è di semplificazione amministrativa, cioè di evitare la proliferazione di soggetti pubblici aggiudicatori. Di rilevo la salvezza espressa per gli affidamenti e le convenzioni in essere, come da noi richiesto.
“38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
Prelievo servizi RU (art. 1, comma 166)
Viene prorogato il regime di prelievo già in essere a livello locale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani stabilito nel 2006 fino a tutto il 2008, di seguito il testo.
LEGGE 296/06 – Finanziaria 2007
“Art. 1 [...] 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per l'anno2008; ...”
DISCARICHE (art. 1, comma 166)
Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l’entrata in vigore del DM 3 agosto 2005. Quindi dal 1° gennaio 2008 le discariche possono continuare a ricevere i rifiuti in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, salvo prescrizioni diverse contenute nell’autorizzazione.
Di seguito lo stralcio della Legge n. 244/07 relativo alle discariche e l'articolo della Legge 296/06 coordinato con le modifiche introdotte:
LEGGE 244/07 – Finanziaria 2008
“Art. 1 […] 166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»; b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».”
LEGGE 296/06 – Finanziaria 2007
"Art.1 [...] 184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: .......... c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.”
FONTI RINNOVABILI E INCENTIVI
EMISSIONE GAS SERRA
RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA
Presso il ministero per la Solidarietà sociale è istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. La dotazione è di 1,25 milioni di euro l'anno dal 2008 al 2010. Con lo stesso fondo saranno finanziate la Conferenza annuale sulla responsabilità d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso l'implementazione di ricerche e indagini e la raccolta, l'organizzazione di banche dati e la diffusione della documentazione, in particolare sulle buone prassi (art. 2, commi da 437 a 439).
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Si segnala l’articolo 1, comma 224, di modifica dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo all’accertamento e alla riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le cui attività devono essere affidate, in termini generali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, secondo le specifiche indicate nella norma.
Si segnala inoltre l’art. 2, comma 175, relativo al servizio pubblico del gas, che per quanto più di interesse, riconduce anche questo settore la disciplina specifica del gas nell’alveo della normativa di cui al 113 TUEL, anticipando quindi un aspetto di fondo del ddl AS 772, Lanzillotta.
Si evidenzia infine e soprattutto quanto riportato nell’art. 2, comma 461 - i cui contenuti meriteranno approfondimenti - volto a tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni attraverso l’imposizione obbligatoria di clausole nei contratti di servizio da parte degli enti locali, in particolare relative alla emanazione di “Carte dei servizi” e a processi di consultazione delle associazioni dei consumatori.
“Art. 2
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.”
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco