AssoAmbiente

Circolari

p61558CE

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari sull’argomento in oggetto e alla nostra comunicazione inserita sul sito del 18 gennaio scorso per informare che il II correttivo D.Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 è stato pubblicato sul SO n° 24 alla GU n° 24 del 29 gennaio 2008 e che, considerati i 15 giorni di vacatio legis, esso entrerà in vigore il 13 febbraio p.v..

Per una più efficace ed immediata comprensione della portata delle nuove disposizioni, alleghiamo di seguito una nota esplicativa, facendo presente che sono state evidenziate, in particolar modo, le modifiche rispetto alla disciplina attualmente vigente.

Come preannunciato, considerata l’importanza della materia e delle modifiche introdotte, l’Associazione sta organizzando degli incontri, non solo per illustrare le modifiche intervenute, ma anche e soprattutto per affrontare congiuntamente le problematiche che emergeranno dall’applicazione delle nuove disposizioni e per definire omogenee modalità applicative. Non appena definita la programmazione delle riunioni, sarà nostra cura comunicarlo tempestivamente.

In merito all’applicazione delle nuove disposizioni ci preme evidenziare che, considerato il ripristino dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, che sarà operativo fin da subito (13 febbraio p.v.), a livello confederale si sta suggerendo di adottare il seguente comportamento cautelativo:

  • le aziende che hanno in uso registri non vidimati devono provvedere ad effettuare la vidimazione presso gli uffici della competente Camera di Commercio;
  • alle aziende che invece hanno in uso registri già vidimati dall’Ufficio del registro o dall’Agenzia delle entrate, pur essendo verosimile che presto o tardi verrà riconosciuta l’equipollenza di tale vidimazione con quella della Camera di Commercio ora introdotta, in assenza di una specifica indicazione in merito nel testo del “correttivo ambientale”, suggeriamo di verificare gli orientamenti, in materia, delle amministrazioni provinciali.

A quest’ultimo proposito, si segnala che Unioncamere, in una nota diramata il 29 gennaio scorso alle Sezioni delle Camere di Commercio, sostiene che “i registri già attivi (…) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall’entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo” [che dovrà essere vidimato dalla competente Camera di Commercio, NdR].

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 30.01.2008
Documenti allegati

Recenti

03 Gennaio 2024
2024/001/SA-LAV/MI
Oggetto: Monitoraggio rappresentatività sindacale – CCNL 6 dicembre 2016 – Articolo 60, lettera E).
Leggi di +
22 Dicembre 2023
2023/329/SAEC-NOT/LE
RENTRI – Decreto Direttoriale n. 251/2023 recante modalità compilazione registri C/S e FIR
Leggi di +
22 Dicembre 2023
2023/328/SAEC-NOT/LE
Approvata legge conversione DL fiscale
Leggi di +
20 Dicembre 2023
2023/327/EC-TEX/CS
Consultazione con le parti interessate per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica dei rifiuti tessili
Leggi di +
20 Dicembre 2023
2023/326/SAEC-EUR/FA
Proposta regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio – aggiornamenti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL