AssoAmbiente

Circolari

p61595LE

In considerazione delle numerose e diversificate problematiche che si stanno verificando a livello locale a seguito della prossima entrata in vigore delle disposizioni del “correttivo ambientale” che prevedono la vidimazione dei registri in oggetto ad opera delle Camere di Commercio ed in assenza di previsioni transitorie da parte del legislatore sulle modalità di comportamento dei soggetti obbligati in attesa della restituzione dei suddetti registri, dopo la vidimazione, da parte delle Camere di Commercio suggeriamo quanto segue.

Considerato che, ad oggi molte Camere di Commercio non ricevono i Registri per la vidimazione, obiettando che l’obbligo interverrà a partire dal 13 febbraio p.v. (data di entrata in vigore del correttivo ambientale) e che, pertanto, risulta impossibile per le aziende ad oggi “accelerare” la procedura di vidimazione suggeriamo di:

  • pagare i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri che, indipendentemente dal numero delle pagine ammontano a 30,00 €; (al riguardo ricordiamo che ai sensi della Risoluzione delle Agenzie delle Entrate n. 159 del 11/11/2005 per la vidimazione non è dovuta né l’imposta di bollo né la tassa di concessione governativa);
  • recarsi il giorno 13 febbraio p.v. (data di entrata in vigore del “correttivo ambientale” e, quindi, dell’obbligo di vidimazione per le Camere di Commercio) presso le competenti CCIAA per richiedere la vidimazione di nuovi registri e farsi rilasciare l’apposita ricevuta da parte della Camera di Commercio attestante che i registri sono stati depositati per ricevere la vidimazione prevista dalla legge;
  • continuare a registrare sui “vecchi” registri secondo le tempistiche previste dalla legge sui registri fino al rilascio del registro vidimato dalle CCIAA.

In relazione alle diverse interpretazioni date in sede locale dalle amministrazioni provinciali, ribadiamo il suggerimento già indicatoVi con la nostra circolare n. 043/2008 del 30 gennaio scorso, e pertanto Vi invitiamo a verificare gli orientamenti in materia degli organi territoriali competenti.

A conferma di quanto sopra ci risulta, ad esempio, che la Provincia di Milano abbia “accolto” la validità dei registri già vidimati sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi).

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 06.02.2008

Recenti

23 Dicembre 2025
2025/475/SAEC-EUR/FA
Scarico dei rifiuti delle navi – UE modifica i moduli da compilare
Leggi di +
23 Dicembre 2025
2025/474/SAEC-GIU/CC
Delibera ANAC – Whistleblowing, nuove istruzioni per le segnalazioni
Leggi di +
23 Dicembre 2025
2025/473/SAEC-GIU/CC
Pubblicata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025
Leggi di +
23 Dicembre 2025
2025/472/SAEC-NOT/LE
MIT DM 325/2025 - Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l'anno 2026
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/471/SAEC-NOT/NA
Pubblicato in GU il Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL