In relazione alla pubblicazione sul SO n° 24 alla GU n° 24 del 29 gennaio 2008 del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006” ed alla nostra circolare n. 043/2007, 056/2007 e 074/2007 sull’argomento desideriamo fornire di seguito un quadro delle principali modifiche di interesse del settore.
Le modifiche introdotte dal II Decreto correttivo entreranno in vigore il 13 febbraio p.v..
DEFINIZIONI (art. 183, comma 1)
Definizione di recupero
“Recupero: le operazioni previste nell’allegato C alla IV parte del decreto” (art. 183, comma 1, lett. h)).
Rispetto alla precedente definizione di recupero, che comprendeva “le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e in particolare, le operazioni di cui all’Allegato C”, si ritorna alla tipicità ed alla tassatività dell’allegato C di cui alla parte IV del decreto, così come nel D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Ricordiamo che l’allegato C riproduce l’allegato II B della vigente direttiva quadro sui rifiuti, elenco tuttavia non tassativo, ma esemplificativo delle operazioni di recupero “come avvengono nella pratica” (si veda la nota introduttiva all’allegato stesso); la natura dell’elenco comunitario è tale che, oltre alle operazioni ivi previste, potrebbero esistere altre operazioni di recupero (come la cernita e la selezione, che erano espressamente citate nella precedente definizione italiana di recupero). A seguito della modifica, tali operazioni (analogamente a quanto accadeva in vigenza del “Decreto Ronchi”) dovranno essere necessariamente ricondotte ad una delle operazioni indicate nel citato allegato C.
Si segnala che dall’allegato C è stata stralciata l’operazione “R14 – deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente”.
Ritrasferimento alle province della competenza in materia di procedura semplificata per il recupero.
Alle province, secondo la modifica introdotta all’art. 197, comma 1, competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. Esse tornano quindi ad essere l’autorità di riferimento anche in relazione alla procedura semplificata per il recupero, così come in vigenza del Decreto Ronchi. Le modifiche apportate agli artt. 214 e 216 restituiscono alla provincia tale competenza, che il D.Lgs. 152/06 aveva attribuito alla sezione regionale dell’Albo. Le comunicazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto, alle sezioni regionali dell’Albo saranno trasmesse dalle sezioni medesime alla provincia territorialmente competente (nuovo comma 15 dell’art. 216).
MUD (Art. 189, commi 3 e 3bis)
Rimane sostanzialmente invariato l’impianto costruito dal D.Lgs. n. 22/97 e ripreso dal D.Lgs. n. 152/2006, che prevede l’obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alle Camere di commercio le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte. Le modifiche intervenute riguardano i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
Rispetto alla previgente disciplina, dove si faceva riferimento a “chiunque” svolgesse operazioni di recupero e smaltimento viene specificato che l’obbligo di compilazione del MUD è a carico “di imprese ed enti” che svolgono tali operazioni.
Viene reintrodotto l’obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rispettivamente rifiuti da attività industriali, artigianali e rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).
Vengono escluse dall’obbligo di compilazione del MUD le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, mentre le imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti sono esentate dall’obbligo di comunicazione per i soli rifiuti non pericolosi.
L’esclusione dall’obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, sembra ricondurre nel novero dei soggetti obbligati, in quanto non esplicitamente esclusi, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, precedentemente ritenuti non soggetti a tale obbligo anche a seguito di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente con Nota del 28 aprile 2006.
Viene infine stabilito che con decreto del Ministero dell’Ambiente dovrà essere istituito un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD. I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dovranno obbligatoriamente installare e utilizzare le apparecchiature elettroniche.
REGISTRI CARICO E SCARICO
Viene ripristinato l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, già previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e poi soppresso dal D.Lgs. n. 152/06 che aveva uniformato la disciplina dei suddetti registri alla normativa dei registri IVA che non prevedeva la citata vidimazione. Mediante l’aggiunta di una specifica previsione legislativa all’art. 190 comma 6, l’obbligo di vidimazione è, quindi, stato reinserito ma esso deve essere effettuato, non più presso gli uffici del registro bensì presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
In merito all’applicazione delle nuove disposizioni ci preme evidenziare che, considerato il ripristino dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, operativo dal 13 febbraio u.s, l’Associazione ha suggerito di adottare il seguente comportamento cautelativo:
Il legislatore aggiunge un comma 6-bis che specifica che per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, l’obbligo di tenuta di registri si intende adempiuto anche qualora vengano utilizzati i registri IVA acquisti sulla base delle modalità previste dal DPR n. 633/72 e s.m.i.. Si fa presente che il riferimento è all’attività di gestione e quindi si ritiene che tale semplificazione NON sia valida per il produttore del rifiuto costituito da rottami ferrosi che dovrà quindi provvedere ad effettuare la registrazione nel registro di cui all’art. 190.
Richiamiamo l’attenzione sul fatto che, considerato che la prima parte dell’art. 190, comma 1 (REGISTRI) rinvia all’art, 189, comma 3 (MUD), per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che anche le esclusioni presenti nel comma 3 dell’art. 189 (esclusioni dal MUD) valgano come esclusioni dall’obbligo di tenuta dei registri.
Tale considerazione se è valida per alcuni specifici casi (imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro; imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8) non trova riscontro per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Ciò in quanto la previsione contenuta nella seconda parte del comma 1 dell’art. 190 e, quindi, nell’articolo specifico dei registri di carico e scarico, non fa riferimento né genericamente all’art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti e, pertanto, supera l’esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, determinando che per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione.
FORMULARIO DI TRASPORTO
Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 relative al formulario di trasporto restano immutate, per quanto di interesse del settore.
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
a) Autorizzazioni
All’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, è stata prevista la possibilità di modifica delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione prima del termine di scadenza seppur dopo almeno 5 anni dal rilascio nel caso di particolari criticità ambientali e tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecniche disponibili (art. 208, comma 12).
Il legislatore ha inoltre previsto, sia nell’ambito di tale articolo (art. 208 comma 13) che in quello (art. 210 comma 4) che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni (“Autorizzazioni in ipotesi particolari”) che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione l’autorità competente proceda, in funzione della gravità dell’infrazione:
Sempre in entrambi gli articoli artt. 208 e 210, rispettivamente ai commi 17 e 5 è stata soppressa la previsione, inserita dal D.Lgs. n. 152/06, dell’affidamento da parte del produttore dell’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione ad altro soggetto autorizzato.
b) Albo Gestori Ambientali
Relativamente al quadro disciplinare sull’Albo Gestori Ambientali le principali modifiche di Vostro riguardano:
- la soppressione, mediante l’abrogazione dei commi 12, 22, 24 e 25, di specifiche sezioni dell’Albo introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 quali:
Per l’elenco completo delle modifiche apportate daI II Decreto correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 Vi invitiamo a consultare il testo della nota allegata alla Circolare n. 043/2008.
Segnaliamo infine che FISE UNIRE sta organizzando degli incontri per illustrare le modifiche intervenute e per approfondire eventuali problematiche connesse.
Distinti saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco