AssoAmbiente

Circolari

p61700NA

In relazione alla pubblicazione sul SO n° 24 alla GU n° 24 del 29 gennaio 2008 del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n° 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006” ed alla nostra circolare n. 043/2007, 056/2007 e 074/2007 sull’argomento desideriamo fornire di seguito un quadro delle principali modifiche di interesse del settore.

Le modifiche introdotte dal II Decreto correttivo entreranno in vigore il 13 febbraio p.v..

DEFINIZIONI (art. 183, comma 1)

  • Scompare la definizione di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale”;
  • smaltimento e recupero (lett. g) e h)). Il decreto non contiene più un’esatta definizione di smaltimento e recupero, ma rimanda agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  • deposito temporaneo (lett. m)). Innalzamento a tre mesi (dai due attualmente previsti) del periodo temporale entro il quale è permesso lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo. Eliminazione del temine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità, limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, verranno fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. L’avvio a smaltimento o recupero dovrà quindi avvenire a cadenza comunque trimestrale, indipendentemente dalla classificazione del rifiuto o allorquando il quantitativo raggiunga i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi o 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi.

Definizione di recupero

“Recupero: le operazioni previste nell’allegato C alla IV parte del decreto” (art. 183, comma 1, lett. h)).
Rispetto alla precedente definizione di recupero, che comprendeva “le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e in particolare, le operazioni di cui all’Allegato C”, si ritorna alla tipicità ed alla tassatività dell’allegato C di cui alla parte IV del decreto, così come nel D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Ricordiamo che l’allegato C riproduce l’allegato II B della vigente direttiva quadro sui rifiuti, elenco tuttavia non tassativo, ma esemplificativo delle operazioni di recupero “come avvengono nella pratica” (si veda la nota introduttiva all’allegato stesso); la natura dell’elenco comunitario è tale che, oltre alle operazioni ivi previste, potrebbero esistere altre operazioni di recupero (come la cernita e la selezione, che erano espressamente citate nella precedente definizione italiana di recupero). A seguito della modifica, tali operazioni (analogamente a quanto accadeva in vigenza del “Decreto Ronchi”) dovranno essere necessariamente ricondotte ad una delle operazioni indicate nel citato allegato C.

Si segnala che dall’allegato C è stata stralciata l’operazione “R14 – deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente”.

Ritrasferimento alle province della competenza in materia di procedura semplificata per il recupero.

Alle province, secondo la modifica introdotta all’art. 197, comma 1, competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. Esse tornano quindi ad essere l’autorità di riferimento anche in relazione alla procedura semplificata per il recupero, così come in vigenza del Decreto Ronchi. Le modifiche apportate agli artt. 214 e 216 restituiscono alla provincia tale competenza, che il D.Lgs. 152/06 aveva attribuito alla sezione regionale dell’Albo. Le comunicazioni già effettuate, alla data di entrata in vigore del decreto, alle sezioni regionali dell’Albo saranno trasmesse dalle sezioni medesime alla provincia territorialmente competente (nuovo comma 15 dell’art. 216).

MUD (Art. 189, commi 3 e 3bis)

Rimane sostanzialmente invariato l’impianto costruito dal D.Lgs. n. 22/97 e ripreso dal D.Lgs. n. 152/2006, che prevede l’obbligo di comunicare entro il 30 aprile di ogni anno, alle Camere di commercio le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte. Le modifiche intervenute riguardano i soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
Rispetto alla previgente disciplina, dove si faceva riferimento a “chiunque” svolgesse operazioni di recupero e smaltimento viene specificato che l’obbligo di compilazione del MUD è a carico “di imprese ed enti” che svolgono tali operazioni.
Viene reintrodotto l’obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) (rispettivamente rifiuti da attività industriali, artigianali e rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).
Vengono escluse dall’obbligo di compilazione del MUD le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, mentre le imprese ed enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti sono esentate dall’obbligo di comunicazione per i soli rifiuti non pericolosi.
L’esclusione dall’obbligo di compilazione del MUD per le imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, sembra ricondurre nel novero dei soggetti obbligati, in quanto non esplicitamente esclusi, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, precedentemente ritenuti non soggetti a tale obbligo anche a seguito di chiarimenti del Ministero dell’Ambiente con Nota del 28 aprile 2006.
Viene infine stabilito che con decreto del Ministero dell’Ambiente dovrà essere istituito un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD. I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione dovranno obbligatoriamente installare e utilizzare le apparecchiature elettroniche.

REGISTRI CARICO E SCARICO

Viene ripristinato l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, già previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e poi soppresso dal D.Lgs. n. 152/06 che aveva uniformato la disciplina dei suddetti registri alla normativa dei registri IVA che non prevedeva la citata vidimazione. Mediante l’aggiunta di una specifica previsione legislativa all’art. 190 comma 6, l’obbligo di vidimazione è, quindi, stato reinserito ma esso deve essere effettuato, non più presso gli uffici del registro bensì presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
In merito all’applicazione delle nuove disposizioni ci preme evidenziare che, considerato il ripristino dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, operativo dal 13 febbraio u.s, l’Associazione ha suggerito di adottare il seguente comportamento cautelativo:

  • le aziende che hanno in uso registri non vidimati devono provvedere ad effettuare la vidimazione presso gli uffici della competente Camera di Commercio;
  • alle aziende che invece hanno in uso registri già vidimati dall’Ufficio del registro o dall’Agenzia delle entrate, in assenza di una specifica indicazione in merito nel testo del “correttivo ambientale”, suggeriamo di verificare la posizione delle amministrazioni provinciali in merito a tale aspetto. In proposito il Ministero dell’Ambiente in una nota (allegata alla nostra circolare n. 074/2007, prot.n.p.61677LE) ha fornito le proprie indicazioni in proposito: “ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l’ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell’organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento”.

Il legislatore aggiunge un comma 6-bis che specifica che per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, l’obbligo di tenuta di registri si intende adempiuto anche qualora vengano utilizzati i registri IVA acquisti sulla base delle modalità previste dal DPR n. 633/72 e s.m.i.. Si fa presente che il riferimento è all’attività di gestione e quindi si ritiene che tale semplificazione NON sia valida per il produttore del rifiuto costituito da rottami ferrosi che dovrà quindi provvedere ad effettuare la registrazione nel registro di cui all’art. 190.

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che, considerato che la prima parte dell’art. 190, comma 1 (REGISTRI) rinvia all’art, 189, comma 3 (MUD), per individuare quali sono i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, si sarebbe portati a ritenere che anche le esclusioni presenti nel comma 3 dell’art. 189 (esclusioni dal MUD) valgano come esclusioni dall’obbligo di tenuta dei registri.
Tale considerazione se è valida per alcuni specifici casi (imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro; imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8) non trova riscontro per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Ciò in quanto la previsione contenuta nella seconda parte del comma 1 dell’art. 190 e, quindi, nell’articolo specifico dei registri di carico e scarico, non fa riferimento né genericamente all’art. 189, comma 3, né al limite dei dieci dipendenti e, pertanto, supera l’esclusione prevista dallo stesso art. 189, comma 3, determinando che per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti non vi è alcuna esclusione.

FORMULARIO DI TRASPORTO

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06 relative al formulario di trasporto restano immutate, per quanto di interesse del settore.

AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

a) Autorizzazioni

All’art. 208, relativo all’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, è stata prevista la possibilità di modifica delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione prima del termine di scadenza seppur dopo almeno 5 anni dal rilascio nel caso di particolari criticità ambientali e tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecniche disponibili (art. 208, comma 12).
Il legislatore ha inoltre previsto, sia nell’ambito di tale articolo (art. 208 comma 13) che in quello (art. 210 comma 4) che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni (“Autorizzazioni in ipotesi particolari”) che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione l’autorità competente proceda, in funzione della gravità dell’infrazione:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.

Sempre in entrambi gli articoli artt. 208 e 210, rispettivamente ai commi 17 e 5 è stata soppressa la previsione, inserita dal D.Lgs. n. 152/06, dell’affidamento da parte del produttore dell’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione ad altro soggetto autorizzato.

b) Albo Gestori Ambientali

Relativamente al quadro disciplinare sull’Albo Gestori Ambientali le principali modifiche di Vostro riguardano:

  • la previsione dell’iscrizione all’Albo anche per chi svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi da se stesso prodotti, essendo state soppresse, al comma 5 dell’art. 212, le parole “prodotti da terzi”;
  • una differente disciplina di “iscrizione semplificata” all’Albo per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti e per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto nei limiti di 30 kg o litri giorno dei propri rifiuti pericolosi a condizioni che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti (il D.Lgs. n. 152/06 faceva riferimento ad “attività ordinaria e regolare”). In particolare, con la modifica del comma 8 dell’art. 212, tale correttivo, specifica più approfonditamente i contenuti della comunicazione da inviare alla Sezione dell’Albo territorialmente competente prevedendo che tali imprese:
  1. restano, come già previsto dal D.Lgs. n. 152/06, non tenute alla presentazione delle garanzie fideiussorie;
  2. vengono iscritte, sulla base della comunicazione presentata alla Sezione territorialmente competente, in una apposita Sezione dell’Albo che rilascia il provvedimento entro i 30 giorni successivi;
  3. attestino nella comunicazione sotto la propria responsabilità una serie di informazioni relative all’attività svolta quali ad esempio la sede dell’impresa, l’attività da cui sono prodotti i rifiuti e le loro caratteristiche e natura, l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto etc., il versamento del diritto annuale, che in fase di prima applicazione è stato determinato nella somma di 50 euro (come già previsto dal D.Lgs. n. 152/06). Viene inoltre previsto, dalla riscrittura del comma 8, che l’impresa è obbligata a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione e che tutte le iscrizioni delle imprese già effettuate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni correttive, restano valide ed efficaci;

- la soppressione, mediante l’abrogazione dei commi 12, 22, 24 e 25, di specifiche sezioni dell’Albo introdotte dal D.Lgs. n. 152/06 quali:

  • quella in cui dovevano iscriversi le imprese europee ed extra europee che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi in quanto essendo divenuti questi ultimi rifiuti a tutti gli effetti, si applica per gli stessi la disciplina prevista dal trasporto trasfrontaliero di rifiuti a meno che gli stessi non vengano considerati MPS sul territorio nazionale ai sensi della normativa vigente (comma 12);
  • quella in cui dovevano iscriversi i soggetti firmatari di accordi di programma (comma 22);
  • quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (comma 24);
  • quella in cui dovevano iscriversi le imprese che effettuano recupero in procedura semplificata essendo stata, la competenza sulle comunicazioni di tali imprese, ricondotta dal presente decreto correttivo in capo alle Province come precedentemente previsto dal D.Lgs. n. 22/97 e modificato dal D.Lgs. n. 152/06 (comma 25);
  • la previsione, mediante la riscrittura dell’art. 14, che in attesa dei decreti attuativi sull’Albo continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già in vigore la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti;
  • il trasferimento in capo alle Province (come già disciplinato dal D.Lgs. n.22/97) della competenza a ricevere ed iscrivere in un apposito registro le comunicazioni d’inizio attività per le imprese che intendono svolgere attività di recupero in procedura semplificata.

Per l’elenco completo delle modifiche apportate daI II Decreto correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 Vi invitiamo a consultare il testo della nota allegata alla Circolare n. 043/2008.

Segnaliamo infine che FISE UNIRE sta organizzando degli incontri per illustrare le modifiche intervenute e per approfondire eventuali problematiche connesse.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 15.02.2008

Recenti

21 Gennaio 2026
2026/032/SAEC-FER/PE
Decreto legislativo 5/2026 attuazione Direttiva (UE) 2023/2413 promozione FER
Leggi di +
21 Gennaio 2026
2026/031/SAEC-NOT/CS
Accordo di Programma con la distribuzione per la gestione dei RAEE
Leggi di +
21 Gennaio 2026
2026/030/SAEC-NOT/CS
Proposta di legge sistema cauzionale contenitori monouso per bevande
Leggi di +
21 Gennaio 2026
2026/29/SA-LAV/MI
Accordo di rinnovo CCNL Servizi Ambientali 9 dicembre 2025 – Precisazione su circolare associativa n. 17 del 14 gennaio 2026.
Leggi di +
20 Gennaio 2026
2026/028/SAEC-GIU/CS
Sentenza Cassazione su classificazione rifiuti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL