AssoAmbiente

Circolari

p62124PE-NE

Il Consiglio dei Ministri, il giorno 1 aprile 2008, ha approvato lo schema del Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta ufficiale.

In particolare l’art.6 e 7 del decreto riportano alcune modifiche in materia di piani di adeguamento delle discariche (art.17 del D.Lgs 36/03), apparecchiature elettriche ed elettroniche (D.Lgs151/05) e veicoli fuori uso (D.Lgs 209/03).

In materia di discariche, con le sentenze del 26 ottobre 2006 (Causa C442/06) e del 26 aprile 2007 (Causa C135/05), l’Italia è stata condannata per la carenza di conformità con la direttiva 1999/31/CE. La direttiva infatti, oltre ad introdurre tutta una serie di disposizioni volte a ridurre i rischi legati alle discariche, prevede due regimi giuridici diversi, specificatamente per discariche nuove e preesistenti (autorizzate o in funzione al 16/07/2001), prevedendo per queste ultime l’adeguamento alle norme fissate dalla direttiva entro otto anni (quindi 16/7/2009). A seguito del recepimento tardivo della direttiva, avvenuto in ambito nazionale con il D.Lgs 36/03, alcune discariche che avrebbero dovuto essere assoggettate al regime previsto per le nuove discariche, sono invece assoggettate al regime previsto per le discariche preesistenti in quanto, la legislazione italiana ha normato come preesistenti quelle attive al 27/3/2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs 33/06) e quindi ha esentato quelle autorizzate, dal 16 luglio 2001 al 27 marzo 2003, dall’obbligo di rispettare le norme, riportate nella direttiva, per le nuove discariche.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento approvato prevede l’inserimento di due nuovi commi all’art.17 del D.Lgs 36/03, che intervengono sui piani di adeguamento per le discariche per rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003, prevedendo, per entrambe, che il provvedimento con cui l’autorità competente approva i piani di adeguamento (art. 17, comma 3, del D.Lgs 36/03), deve fissare un termine per l’ultimazione dei lavori che non può essere, in ogni caso, successivo al 1 ottobre 2008. Qualora tale provvedimento (art. 17, comma 4, del D.Lgs 36/03), abbia già fissato un termine finale per l’ultimazione dei lavori successivo al 1 ottobre 2008, tale termine dovrà essere anticipato comunque al 1 ottobre 2008.

A riguardo evidenziamo che, come confermato dal Rapporto APAT 2006, molti impianti di discarica in ambito nazionale non hanno ancora ricevuto l’approvazione del piano di adeguamento presentato il 27/9/03. Inoltre il nuovo disposto presenta alcune incongruenze tra cui l’intervallo di tempo richiamato per la revisione del transitorio (termine al 23 marzo mentre l’art.17 partiva dal 27 marzo) e il richiamo specifico alla tempistica dei piani di adeguamenti per le discariche di rifiuti pericolosi, quando la procedura di infrazione evidenziava che il nostro Paese non aveva fornito garanzie circa la catalogazione o l’identificazione dei rifiuti pericolosi in ogni discarica o luogo in cui questi ultimi fossero depositati (con particolare riferimento alle discariche abusive) in violazione dell'art. 2, c. 1, della Dir. 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.

In materia di RAEE, il provvedimento, facendo seguito alla messa in mora nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2006/4482, sopprime la definizione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche usate” riportate all’art.3, comma 1, lett. c) del D.Lgs 151/05. Ricordiamo che l’Associazione aveva, al riguardo, promosso diverse azioni, anche in sede comunitaria, dal momento che la soppressa definizione consentiva ai distributori di ritirare le apparecchiature a fine vita senza applicare la normativa sui rifiuti, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva RAEE, con il rischio che si agevolasse la commercializzazione incontrollata di RAEE come beni, anche e soprattutto all’estero, quando non veri e propri smaltimenti abusivi.

In materia ricordiamo che anche la recente Legge Comunitaria 2008 (Legge 34/2008) ha già previsto, all’art.21, l’introduzione di una delega al Governo ad adottare, entro il 21 settembre 2008 un decreto legislativo integrativo e correttivo del D.Lgs. 151/05, al fine di correggere le disposizioni in contrasto con gli obblighi comunitari e, inoltre, consentire un più efficace funzionamento dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti in modo da adeguarli ai principi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (vd circolare 114/08).

Per quanto concerne i veicoli fuori uso, sono state apportate modifiche al D.Lgs 209/03, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2007 (causa C-394/05) relativo alla procedura d’infrazione n. 2003/2204. Il provvedimento interviene sugli obblighi per le imprese di riparazione dei veicoli a tre ruote (art.1, comma 2), i centri di raccolta (art.5, comma 3) e le informazioni per la demolizione (art.10, comma 1). Per maggiori dettagli rimandiamo al prot. p61125.

Cordiali saluti.

Il Segretario Assoambiente e UNIRE
Paolo Cesco

» 04.04.2008

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