AssoAmbiente

Circolari

p62324LE-NE

Come anticipato nei giorni scorsi, il Ministro dell’Ambiente ha firmato lo scorso 8 aprile il citato decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. In allegato riportiamo una nota esplicativa sui principali contenuti del decreto.

Al riguardo ricordiamo che l’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 aveva inserito tra le definizioni quella di “centro di raccolta” definendolo come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”. Nell’ambito della stessa definizione è stato previsto dal legislatore che la disciplina dei suddetti centri di raccolta sarebbe stata regolata con Decreto del Ministero dell’Ambiente.

Il provvedimento, in attuazione del Testo unico ambientale, come recentemente modificato dal “secondo correttivo” (D.Lgs. 4/08), introduce un regime semplificato per le piazzole comunali (cd. “eco-piazzole”), configurando le attività ivi effettuate come attività di “raccolta” (anziché di “stoccaggio”), assoggettando di conseguenza i gestori di tali centri all’iscrizione all’Albo gestori (in base alla disciplina che verrà stabilita con una futura delibera del Comitato dell’Albo), anziché all’obbligo di autorizzazione regionale o provinciale.

Come detto, la disciplina stabilita dal decreto in esame troverà completamento una volta definiti i criteri, le condizioni e le modalità per l’iscrizione dei gestori dei centri di raccolta alla nuova sottocategoria 1 “Gestione centri di raccolta” dell’Albo gestori ambientali. In vista della predisposizione, da parte del Comitato dell’Albo (di cui FISE Assoambiente fa parte), dei requisiti tecnici e finanziari che dovranno essere dimostrati dai soggetti gestori dei centri di raccolta (ferme restando le disposizioni per il transitorio e quelle relative ai soggetti già iscritti all’Albo – v. nota allegata).

Quanti interessati ad inviare contributi e/o proposte tecniche per la regolamentazione della nuova sottocategoria, che riteniamo debba essere attuata con modalità che non comportino un “appesantimento” finanziario e tecnico per le aziende già iscritte nella categoria 1 che intendono gestire anche i suddetti centri, sono pregati di contattare la segreteria di Assoambiente o inviare una e-mail a p.cesco@fise.org.

Distinti saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 09.05.2008

Recenti

08 Marzo 2023
2023/070/SAEC-ENE/PE
Garanzia di origine – riscontro bozza decreto MASE entro 13 marzo 2023
Leggi di +
08 Marzo 2023
2023/069/SA-LAV/MI
Accordo 27/12/2022 adeguamento Fondo Servizi Ambientali – Comunicazione del Ministero del Lavoro
Leggi di +
08 Marzo 2023
2023/068/SA-ARE/TO
ARERA e “Impianti Minimi” – nuova pronuncia del Tar Lombardia in materia di FORSU
Leggi di +
07 Marzo 2023
2023/067/SAEC-COM/CS
Studio Cassa Depositi e Prestiti su materie prime critiche
Leggi di +
07 Marzo 2023
2023/066/SAEC-GIU/LE
Risposta interpello MASE su impatti cumulativi VIA
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL