- l'iscrizione al registro delle imprese o al REA (repertorio economico amministrativo);
- la dotazione minima di personale addetto in relazione al numero di abitanti serviti, individuata nell'Allegato 1;
- la qualifica e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all’Allegato 2. Tale requisito, nel caso di centri esistenti, deve essere soddisfatto entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione;
- la nomina di almeno un responsabile tecnico che possieda i requisiti di cui alla Deliberazione Albo prot. n. 003/CN/ALBO del 16 luglio 1999. Nel caso in cui si gestiscano esclusivamente centri di raccolta esistenti, tale requisito deve essere soddisfatto entro tre anni dalla data d'iscrizione. Nelle more, l'incarico di responsabile tecnico e' assunto dal legale rappresentante del soggetto interessato anche in assenza dei requisiti previsti;
- il requisito della capacità finanziaria secondo gli importi di cui all'Allegato 3 sempre in relazione al numero di abitanti serviti. In allegato 4 è riportato lo schema di attestazione di affidamento bancario, nel caso si decida di ricorrere a tale modalità.
I soggetti già iscritti in categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione sono tenuti a dimostrare: - il possesso della dotazione minima di personale, addestrato e qualificato, entro il termine di 30 gg. sopra indicato;
- il requisito della garanzia finanziaria come sopra descritto, fermo restando che nessuna ulteriore garanzia è richiesta se l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporta variazioni della classe di iscrizione.
Evidenziamo che la qualifica e la formazione del personale addetto al centro di raccolta, come accennato, devono essere svolte secondo le modalità di cui all'Allegato 2, e sono garantiti ed attestati dal responsabile tecnico. Il requisito della formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione o della domanda di integrazione dell'iscrizione nella categoria 1.
La formazione deve inoltre essere effettuata in caso di nuove assunzioni o spostamento di mansioni ovvero di utilizzo di nuove o differenti metodologie operative e tecnologie.
Per quanto riguarda i corsi di formazione, i cui contenuti sono elencanti al punto1.1 dell'Allegato 2, sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti qualificati ai sensi della Deliberazione Albo prot. n. 003/CN/ALBO del 16 luglio 1999, hanno durata minima di 16 ore e sono considerati validi a seguito della frequenza di almeno il 75 % delle ore previste. Il responsabile tecnico deve provvedere ad attestare le attività di formazione utilizzando i modelli di agli Allegati 2b e 2c. Tale ultimo modello dovrà essere presentato unitamente alla domanda di iscrizione.
Nel rinviare per ogni approfondimento ai contenuti della Delibera in oggetto, anticipiamo che sulla materia sono in programmazione due incontri seminariali, che si svolgeranno il 25 settembre a Roma e il 2 ottobre a Milano, ai quali interverrà un rappresentante dell’Albo, per illustrare i contenuti e approfondire eventuali aspetti problematici. Seguirà specifica comunicazione.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco