Lo scorso 1 agosto, la Regione Emilia Romagna ha adottato una Circolare (v. allegato) che fornisce indirizzi alle imprese ed alle Autorità competenti in merito alle fattispecie relative alle modifiche (sostanziali e non) degli impianti ricadenti nel campo di applicazione dell’IPPC ed alle relative procedure da seguire.
Nel far rinvio alla circolare regionale per l’approfondimento delle singole casistiche si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilievo per le imprese associate:
1. Modifica Sostanziale Viene chiarito cosa s'intenda per modifica sostanziale di un impianto soggetto a IPPC (v. p. 1.1.1). In sintesi: 1) per quegli impianti per cui la normativa IPPC (All.I D.Lgs. n. 59/05) prevede un valore soglia, è considerata sostanziale: - sia una modifica che determini un incremento pari o superiore al valore della soglia medesima; - sia una modifica che, pur essendo inferiore al valore soglia, comporti un incremento del 50% della capacità produttiva massima autorizzata.
2) per quegli impianti che sono privi di soglia, è considerata sostanziale ogni modifica che determini un incremento del 50% del valore della capacità produttiva autorizzata nell'Autorizzazione integrata ambientale iniziale.
Infine, sono da considerarsi, tra l’altro, modifiche sostanziali, le modifiche soggette a VIA di attività IPPC, nonché quelle che comportano l’avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC.
2. Modifica non sostanziale Per quanto riguarda le fattispecie di modifiche non sostanziali, la circolare distingue i casi in cui le modifiche comportano un aggiornamento dell’autorizzazione da quelle che non comportano un aggiornamento dell’autorizzazione. Tra le prime, che dovranno essere comunicate dal gestore all’Autorità competente (e, una volta aggiornata l’AIA, anche da quest’ultima al gestore ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 59/05), sono incluse, tra l’altro, le modifiche che comportano l’incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, l’introduzione di nuovi CER trattati etc. Tra le seconde, che saranno pertanto oggetto di sola comunicazione dal parte del gestore, sono incluse, tra l’altro, la modifica/sostituzione di apparecchiatura che non comportino un aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate, la variazione di materie prime utilizzate nell’ambito delle categorie già dichiarate nell’atto autorizzativo etc.
3. Rapporto fra le procedure di modifica degli impianti e quelle edilizie L'ultimo capitolo s'inserisce in un più ampio quadro di proposte concrete di semplificazione amministrativa in campo urbanistico/edilizio. Nello specifico, il capitolo in esame nasce dalla problematica di un'impresa in IPPC che si trovi a dover affrontare la procedura di modifica (sostanziale o meno) di un impianto che richieda anche interventi edilizi (per i quali sono richiesti i titoli abilitativi di legge). In tal caso, la procedura diviene particolarmente complessa in quanto sono coinvolte sia le Province che i Comuni con termini di conclusione dell'iter istruttorio che si allungano a dismisura. Al riguardo, la Circolare chiarisce che, in attesa di un intervento di carattere normativo per adeguare la L.R. 21/2004 (legge regionale E.R. sull'IPPC) rispetto all'evoluzione del quadro legislativo nazionale successivamente intervenuto, le procedure IPPC ed edilizie, per ragioni di contenimento dei tempi, possono procedere parallelamente e che quella edilizia debba attendere la conclusione di quella sull'IPPC solo in caso di modifica sostanziale.