Per quanto riguarda l’Ordinanza n.3699 (così come modificata dalla successiva comunicazione) evidenziamo in particolare che:
i Commissari ad acta (Ordinanza n. 3693/08), sono autorizzati a svolgere quanto di competenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al citato articolo;
la Missione tecnica operativa impiantistica (art. 4, Ordinanza n. 3682/08), e' autorizzata allo svolgimento di attività di tutela e bonifica dei siti e delle aree comunque afferenti alla gestione dei rifiuti in Campania;
tenuto conto della necessità di assicurare il celere smaltimento dei rifiuti sciolti provenienti dal deterioramento fisico delle balle, anche determinato da cause accidentali dovute ad operazioni meccaniche di movimentazione e di trasporto, il predetto materiale e' assimilato, ai fini della successiva fase di gestione, ai rifiuti avente codice 19.12.12.
Inoltre segnaliamo che nella citata Ordinanza è riportato che la “Missione coordinamento gestione emergenziale” può disporre nei confronti delle imprese operanti nello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché nei siti, nelle aree e presso gli impianti di interesse, l’immediata sostituzione del personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla realizzazione delle opere. Il personale impiegato nei predetti impianti, siti ed uffici, che si assenti dal servizio, anche per malattia, determinando il pericolo della compromissione in tutto o in parte delle richiamate attività di gestione, può, in deroga alla pertinente contrattazione collettiva di lavoro, essere destinato ad altra struttura nell'ambito della regione Campania.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco
Allegato: allegato I – Ordinanza 3699/08 e relativa comunicazione di rettifica
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