Pur trattandosi di affermazione relativa alla configurazione dell’istituto ante codice contratti pubblici, la decisione appare rilevante anche perché sostanzialmente confermativa di TAR Puglia-Lecce, 17 novembre 2007, n. 3907 nella quale appunto di era affermato il diritto alla revisione prezzi anche in caso di “proroga” del contratto in essere.
La decisione del TAR Sardegna ha di contro negato il diritto alla revisione prezzi nel caso di “rinnovo” del contratto, essendosi in questo caso al cospetto di un rinnovato esercizio dell’autonomia contrattuale, con rinegoziazione delle condizioni, ed essendo da presumere che nella rinegoziazione sia stato considerato anche l’aggiornamento del corrispettivo (sul punto, però, si ricorda la difforme sentenza del Consiglio di Stato, 6 settembre 2007, n. 4679).
Con l’occasione si segnala anche Consiglio di Stato sez.V 9/6/2008 n. 2786, nella quale si afferma che l’utilizzo del parametro revisionale costituito dall’indice FOI non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento previsto dalla legge, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale. In altri termini, con tale decisione il Consiglio di Stato ammette scostamenti dall’indice FOI in senso più favorevole alle imprese, ma impone la puntuale dimostrazione delle circostanze eccezionali che hanno determinato un incremento dei costi superiore all’indice FOI, escludendo altresì la legittimità del ricorso ad altri parametri statistici. Tutte le decisioni richiamate sono disponibili a richiesta.
I migliori saluti.
Il Segretario
(Paolo Cesco)