Come è noto, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 Europeo del 12 dicembre 2006, prevede che tutte le sostanze chimiche pericolose per la salute o per l’ambiente siano sottoposte ad un “sistema unico” integrato di registrazione e autorizzazione, individuato con l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances).
In sintesi, il Regolamento REACH impone che tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'Unione Europea, in quantità superiore a 1 tonnellata l'anno, siano registrate in una banca dati istituita presso un'apposita Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). Solo le sostanze (come definite nel Regolamento) sono tenute alla registrazione, non anche i preparati o gli articoli. Per le materie plastiche, sono da registrare solo i monomeri (nonché altre sostanze quali additivi, ecc. diverse dalle impurità) di cui è costituito il polimero, non quest’ultimo in quanto tale.
I rifiuti in quanto tali non sono soggetti all’obbligo di registrazione; mentre, per quanto riguarda le materie prime secondarie ottenute dal recupero e destinate a un processo industriale, detto Regolamento (cfr. documento allegato della Commissione “Waste and recovered substances”, del 29 ottobre 2008) richiede che le stesse siano registrate (salvo alcune esenzioni, v. oltre), nella misura in cui si tratti di sostanze soggette al Regolamento stesso, presenti anche all’interno di preparati.
Segnaliamo che Vi sono diversi casi di esenzione dall'obbligo di registrazione:
- quelli specifici di cui agli allegati IV e V in questo caso c'è un'esenzione "secca" dalla registrazione e dai vari altri connessi obblighi. E’ il caso della polpa di cellulosa (di cui è costituito il macero), per la quale esiste un’esclusione specifica (v. punto 3.1.5.4 Documento della Commissione);
- l'esenzione generale prevista dall'art. 2.7 lett. d), che può interessare le sostanze recuperate: in questo caso l'esenzione è condizionata: tra le condizioni, in particolare, si richiede che un altro produttore/importatore abbia già provveduto o provveda, per la stessa sostanza, alla registrazione (fermo restando che le impurità fino al 20% non debbono essere registrate; oltre tale soglia si tratta di “sostanze separate”, anch’esse da registrare); che le informazioni siano disponibili all’impianto che ha svolto il recupero, ecc..
Poiché siamo ancora nel primo periodo di applicazione del REACH, e non è certo quali sostanze verranno registrate e da chi, la Commissione raccomanda (ove non sia prevista un'esenzione specifica) di effettuare comunque una pre-registrazione delle sostanze recuperate ENTRO IL 30 NOVEMBRE, collegandosi al sito dell'ECHA (http://echa.europa.eu/) e compilando (senza alcun onere economico) una scheda con alcune informazioni sulla sostanza (v. par. 3.2 Documento Commissione).
Se in seguito nessun'altra azienda provvederà a registrare la sostanza entro i termini (molto più lunghi) previsti dal Regolamento, dovrà pensarci chi si è pre-registrato, altrimenti non potrà legalmente immettere la sostanza sul mercato.
Pertanto, la pre-registrazione, in questa prima fase, rappresenta una sorta di "assicurazione" che consente di sfruttare un percorso più breve e agevolato (gli elementi da dichiarare in sede di pre-registrazione sono molto più semplici e limitati rispetto alla registrazione) e di accedere allo scambio di informazioni tra coloro che si sono pre-registrati in vista della vera e propria registrazione, qualora dovuta.
E' da segnalare che anche gli utilizzatori a valle hanno degli obblighi in base al Regolamento, in particolare quello di identificare le sostanze utilizzate e verificarne l'avvenuta registrazione (o pre-registrazione) redigendo una lista dei fornitori. Ci risulta che alcuni utilizzatori abbiano quindi chiesto ai fornitori di materiali (anche recuperati) di dichiarare di essere in regola con gli obblighi REACH.
Anche per tale motivo, in considerazione delle inevitabili incertezze dovute a questa prima fase di avvio del sistema (ricordiamo che il 30 p.v. scade il termine per effettuare le pre-registrazioni), si invitano le aziende interessate a provvedere nei prossimi giorni (il sito è aperto anche di sabato e di domenica) anche al fine di evitare le connesse sanzioni, qualora verificata successivamente l’obbligatorietà di applicazione del REACH.
Ricordiamo che pre-registrare una sostanza non implica necessariamente l’obbligo (successivamente) di registrarla; per contro, ove sussista l’obbligo di registrazione, la sostanza in mancanza di registrazione (o pre-registrazione entro il termine) non potrà essere immessa legalmente sul mercato.
Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento al riguardo, si porgono i migliori saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco