Nel merito della Segnalazione è da evidenziare come questa accolga una serie di rilievi da noi svolti, in particolare con riferimento agli elementi di incertezza determinatisi nel sistema giuridico - con conseguente necessità di sollecita emanazione del Regolamento attuativo - alla necessità di mantenere le norme pro-concorrenza contenute nelle leggi settoriali, alla opportunità di salvaguardare, in linea con gli indirizzi comunitari, la possibilità di costituire società miste ed infine alla opportunità di regolare con chiarezza le procedure di affidamento.
Pur condividendo l’approccio complessivo espresso dall’Autorità in merito al regime transitorio, e le perplessità ivi manifestate, non si comprende invece la lettura suggerita del comma 9, nella parte in cui si ritiene “ragionevole” estendere tramite il Regolamento, alle società quotate, l’esclusione dal termine del 2010. A nostro avviso, infatti, il termine non può non applicarsi a tali società, che il legislatore considera a regime come società di diritto civile, non essendo le stesse chiaramente riconducibili al modello dell’in-house.
Interessante, e sostanzialmente ritenuto condivisibile da tutto il sistema confederale, l’intendimento manifestato dalla stessa Autorità di essere soggetto attivo nella materia, in particolare come Autorità chiamata ad emanare il Parere di cui al comma 3 dell’art. 23 bis (relativo alla costituzione di società in house) e come sede di tutela extra giudiziale ai sensi del combinato disposto art. 23 bis, comma 10, lettera l e art. 6, comma 7, lettera n) del Codice contratti pubblici.
Restando a disposizione, si inviano i migliori saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco