- soppressione al comma 5 primo periodo dell’art. 212 delle parole “prodotti da terzi”;
- procedura d’iscrizione prevista al comma 8 per trasporti dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi che è stata limitata ai “produttori iniziali dei rifiuti”.
La Delibera dell’Albo, che si riporta in allegato per i necessari approfondimenti, ha stabilito che, in attesa dell’emanazione del decreto (previsto dal comma 10 dell’art. 212) che riformulerà le categorie d’iscrizione sulla base delle nuove disposizioni legislative, le imprese che intendono trasportare rifiuti non pericolosi prodotti dalle stesse a seguito di operazioni di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni di trattamento che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi di cui alla seconda parte dell’art. 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/06, “debbono iscriversi all’Albo in categoria 4, intendendosi modificato ope legis anche l’art. 8, comma 1lett. d) del DM 406/98, dal quale vanno cancellate le parole “prodotti da terzi”.
Resta salva la possibilità d’iscrizione nella categoria 2, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 18 dell’art. 212 del d.Lgs. n. 152/06 e dal DM 5 febbraio 1998.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco