Il provvedimento, in vigore dal 4 gennaio u.s., oltre a confermare quanto già anticipatoVi nella precedente comunicazione (circ. 355/08), introduce alcune modifiche sinteticamente riportate di seguito:
- fornisce (art.2-ter), per la regione Campania, una interpretazione autentica dell’art.8, comma 2 DL 90/08, (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), in materia di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti, per cui "nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo”;
- prevede (art.6, comma 1-bis) nelle sanzioni per i reati ambientali - in vigore nei territori in stato di emergenza (L. 225/92)- anche il sequestro preventivo (confisca a seguito di sentenza di condanna) del veicolo con cui sono state poste in essere le violazioni della normativa in materia di gestione dei rifiuti (svolgimento attività senza i necessari e specifici titoli autorizzativi etc);
- modifica ulteriormente (art.9, comma 1-bis), la Legge 244/07 (Finanziaria 2008), disponendo che ogni 3 anni, dalla pubblicazione del decreto sul calcolo della quota biodegradabile previsto all’art. 2. comma 143 della Finanziaria 2008, GSE e CTI:
• aggiornino tali procedure e i metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata anche in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili;
• identifichino le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.
Nelle more della definizione delle modalità di calcolo sopra richiamate, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51% della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs 152/06, e ss.mm., prodotto esclusivamente da rifiuti urbani.
- interviene su alcune disposizioni in materia di recupero (art.9-bis), la cui efficacia si estende all’intero territorio nazionale; in particolare:
• il comma 1, lettera a) riguarda le materie, sostanze e prodotti secondari (non soggetti alla normativa sui rifiuti) le cui caratteristiche, a norma dell’ art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006 (TUA), dovranno essere individuate con apposito decreto. Tale ultimo articolo stabilisce che, in attesa dell’emanazione del previsto decreto di individuazione, detti materiali e prodotti si identificano con quelli individuati dal DM 5 febbraio 1998 (procedure semplificate). Tuttavia, mentre il TUA nella sua originaria formulazione (art. 181, comma 6) lasciava impregiudicata la legittimità giuridica delle eventuali mps individuate nell’ambito delle autorizzazioni ordinarie, il secondo correttivo non aveva riprodotto quest’ultima specificazione, lasciando così spazio a dubbi interpretativi, il cui possibile impatto sulle attività di recupero era stato in più sedi segnalato sia da FISE che da altre associazioni di Confindustria. Con la nuova disposizione introdotta dal decreto-legge, si precisa che “le caratteristiche dei materiali (…) si considerano altresì conformi alle autorizzazioni”, con ciò intendendo (anche se con formulazione non del tutto chiara e soddisfacente) che, fino all’entrata in vigore del futuro decreto di individuazione, le caratteristiche di detti materiali potranno altresì corrispondere a quanto indicato nei provvedimenti autorizzativi (fatte salve, come detto, le mps definite nel Dm 5 febbraio 1998);
• il comma 1, lettera b), dispone che gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti, stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (operata sempre dal secondo correttivo), continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, purchè nel rispetto delle norme comunitarie.
- Prevede l’adozione (art.9-ter), entro il 3 gennaio 2010, di un piano nazionale per gli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata. A tale piano non si applicano le disposizioni di cui all’art.195, comma 1, lett.f) del D.Lgs 152/06;
- modifica (art.9-quater) quanto disposto all’art.107 del D.Lgs 152/06 in merito all’uso degli apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari. In particolare:
• non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio;
• i commi 8-bis e 19 dell'articolo 2 del D.Lgs 4/08 sono rispettivamente abrogati e modificati.
Nel rinviare al testo del provvedimento per maggiori approfondimenti porgiamo i migliori saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco