Il TAR richiama peraltro anche gli orientamenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 9 giugno 2008, n. 2786) nella quale era affrontato anche il problema della mancata elaborazione dei parametri Istat, la cui soluzione è rinvenuta nell’utilizzo dell’indice F.O.I. fermo restando il dovere della stazione appaltante “di istruire il procedimento tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale”; tale indice “segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall’impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale”.
Con tale articolato orientamento, che non preclude, si evidenzia, il ricorso a parametri o indici più favorevoli alle imprese, la cui applicazione è però subordinata a prova specifica, viene data puntuale attuazione, afferma il giudice amministrativo, alla “ratio complessiva della norma […] ed il meccanismo istruttorio in essa divisato, che è quella di coniugare l’esigenza di interesse generale di contenere la spesa pubblica, con quella, parimenti generale, di garantire nel tempo la corretta e puntuale erogazione delle prestazioni dedotte”.
Nel rinviare ai contenuti della sentenza per maggiori informazioni, inviamo i migliori saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco