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p64862PE

Sulla GU n. 127 del 4 giugno u.s., è stata pubblicata la Deliberazione 10 aprile 2009, n.14 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE (MATTM) recante “Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

La direttiva 2003/87/CE (recepita in ambito nazionale con il D.Lgs 216/06 e smi), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, nell'allegato V riporta i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti.

Con la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007 - che abroga la precedente 2004/156/CE (di cui la DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005 emanata in ambito nazionale ai sensi della Legge n. 316/04) - sono state quindi ridefinite, in ambito europeo, le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Pertanto l’attuale deliberazione attua quanto disposto dalla decisione 2007/589/CE e dispone l’obbligo, per i gestori degli impianti che emettono gas serra, di effettuare il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione europea richiamata nella delibera stessa.

Il monitoraggio deve però essere preceduto dall'approvazione del piano di monitoraggio, che deve essere sottoscritto dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs n. 82/05 e trasmesso al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE.

Il piano di monitoraggio e' aggiornato in caso di qualsiasi modifica del sistema di monitoraggio, in tal caso i gestori trasmettono al Comitato il piano aggiornato almeno sessanta giorni prima della modifica o comunque non oltre i successivi trenta giorni.

I gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas serra o che, al 4 giugno 2009 non erano in possesso di tale autorizzazione, ma che hanno presentato relativa domanda, nonchè i gestori degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 216/2006 e s.m.i. che, al 4 giugno 2009, non erano in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e che non hanno presentato relativa domanda, trasmettono, entro il 2 settembre p.v., al Comitato il piano di monitoraggio. I gestori degli impianti che entro il 2 settembre 2009 hanno presentato domanda di chiusura totale dell'impianto non sono tenuti a trasmettere il piano di monitoraggio.

Il Comitato provvede all'approvazione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio e valuta la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. L'autorizzazione e' comunque sempre aggiornata nei casi di modifica significativa del piano di monitoraggio medesimo, ovvero:
• modifica della classificazione dell'impianto di cui alla lettera a) delle disposizioni di attuazione;
• modifica della metodologia (calcolo o misura) di calcolo delle emissioni;
• aumento dell'incertezza riguardo ai dati relativi all'attività' o ad eventuali altri parametri che comporti un cambiamento di livello di approccio di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3 della decisione 2007/589/CE.

Sul sito del Ministero dell’ambiente (www.minambiente.it), nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE, sono riportati anche:
• formato elettronico per predisporre il piano di monitoraggio;
• modalità trasmissione piano di monitoraggio;
• modalità approvazione piano di monitoraggio da parte del Comitato;
• casi di modifica del sistema di monitoraggio per cui non è richiesto l’aggiornamento dello stesso piano.

I gestori hanno facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1° gennaio 2009.

Per ulteriori approfondimenti, rinviamo, quanti interessati ai contenuti della Deliberazione, al sito della GU:  http://www.gazzettaufficiale.it:80/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-06-04&task=dettaglio&numgu=127&redaz=09A06273&tmstp=1244186923419

Cordiali saluti

Il Segretario
Paolo Cesco

» 08.06.2009

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