In particolare, la direttiva 2009/28/CE, entrata in vigore lo scorso 25 giugno, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, rivolta al raggiungimento degli obiettivi europei al 2020:
• stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
• la definizione di biomassa assume la seguente formulazione: «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
• fissa le norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili;
• ordina i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
La direttiva comunitaria, coerentemente con l'obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020, prescrive una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo che ogni Stato membro deve assicurare entro il 2020. L'Allegato I, parte A della direttiva, in considerazione della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2005 (5,2%), prescrive che entro il 2020 l'Italia dovrà arrivare ad una quota del 17%.
La direttiva comunitaria stabilisce, inoltre, che ogni Stato membro dovrà adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, che fissi gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 (la precedente direttiva considerava solo le rinnovabili nell’uso finale di energia elettrica), tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi. Per tale motivo, la Commissione adotterà entro il 30 giugno 2009 un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili comprendente i requisiti minimi di cui all'allegato VI della direttiva. Gli Stati membri dovranno conformare i propri piani di azione a questo modello nella presentazione dei piani di azione nazionali per le energie rinnovabili, che dovranno essere notificati alla Commissione EU entro il 30 giugno 2010.
Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, gli Stati membri devono assicurare che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
Infine per quanto riguarda la nuova direttiva 31/2009/CE, la cattura e lo stoccaggio della CO2 sono ricompresi in varia misura nell’allegato I della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e nella direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, mentre rientra nelle esclusioni della direttiva 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (così come abrogata dalla direttiva 2008/98/CE) e del Regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.
Per quanti interessati i provvedimenti approvati con il pacchetto clima-energia dell'Unione europea sono disponibili al sito: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:140:SOM:IT:HTML.
Nel rinviare ai contenuti dei provvedimenti in oggetto per ogni dettaglio, saluto cordialmente.
Il Segretario
Paolo Cesco