1) Legge Comunitaria 2008.
Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la Legge n. 88 del 7 luglio 2009 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (Legge Comunitaria 2008).
Ricordiamo che la Legge Comunitaria è lo strumento mediante il quale ogni anno la legislazione nazionale viene adeguata al diritto comunitario, disponendo tutte le misure necessarie all’adempimento, nell’ordinamento interno, degli obblighi disposti sia dalla sopravvenuta legislazione comunitaria, sia dalle sentenze della Corte di Giustizia riguardanti l’Italia.
La presente Legge comunitaria, riprende l’impostazione della precedente e, in particolare, relativamente alla tempistica di recepimento, prevede che:
• per le direttive che contengono un preciso termine di recepimento non ancora scaduto, il Governo è delegato ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro tale termine;
• per le direttive il cui termine sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della Legge Comunitaria (28 luglio 2009) il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria (quindi entro il 28 ottobre p.v.);
• per le direttive che non prevedono un tempo di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa Legge Comunitaria (entro il 28 luglio 2009).
La citata Legge, delega il Governo a recepire 50 direttive comunitarie, tra cui, segnaliamo:
• la direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CE e 92/13/CE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici;
• la direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
• la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
2) Legge 18 GIUGNO 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
Segnaliamo che con la Legge di cui all’oggetto, pubblicata sul S.O. n. 95 alla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, il Parlamento, con l’articolo 12, ha delegato il Governo ad adottare entro il 30 giugno 2010 disposizioni integrative e/o correttive al testo Unico ambientale, e alla specifica normativa in materia di terre e rocce da scavo, al fine di precisare le caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche delle stesse, che devono essere compatibili con il sito di destinazione.
3) Circolare Albo su “Utilizzazione codici elenco europeo dei rifiuti”.
Con la circolare in oggetto il Comitato Nazionale dell’Albo, in risposta ad una nostra specifica richiesta ha provveduto ad integrare una precedente circolare dello stesso Albo (circ. 2937 del 22 aprile 2003) con cui veniva prevista la possibilità di utilizzare per l’iscrizione nella categoria 5 le tipologie di rifiuti individuate con specifici codici 20 relativi a rifiuti pericolosi.
Con la presente circolare, che ad ogni buon fine si allega, il Comitato nazionale ha ritenuto che i suddetti rifiuti identificati come non pericolosi con le corrispondenti “voci specchio” 20 01 30 (detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29), 20 01 34 (batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33), 20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35) e 20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37) possano essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, esclusivamente per il tragitto dalle piazzole/piattaforme o centri di raccolta agli impianti di smaltimento/recupero.
Cordiali saluti.
Il Segretario
(Paolo Cesco)
Allegato rs