AssoAmbiente

Circolari

p65144LE

1- DM 13 maggio 2009 su “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia (cfr. nostra circ. n. 354/08 del 7 novembre scorso) per segnalare che sulla G.U. n. 165 del 18/7/09 è stato pubblicato il Decreto di cui all’oggetto che modifica il decreto 8 aprile 2009 recante la disciplina sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Le principali modifiche del DM 13 maggio 2009 possono essere così sintetizzate:
- all’articolo 1 viene inserita la possibilità di conferimento ai centri di raccolta oltre che dalle utenze domestiche e non domestiche, anche dal gestore del servizio pubblico;
- all’articolo 2 viene specificato che la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta è effettuato in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia e che il comune competente ne da comunicazione alla regione ed alla provincia;
- il comma 7 dell’art. 2 viene sostituito con uno nuovo in cui viene specificato: sia che i centri di raccolta esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del nuovo decreto entro 6 mesi dalla sua pubblicazione sulla G.U. (quindi entro il 18 gennaio 2010), sia che se tali impianti sono già conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste nell’allegato 1, non è necessario il rilascio di alcuna nuova approvazione;
- il comma 8 dell’art. 2 viene soppresso in quanto i centri di raccolta operanti sulla base dell’autorizzazione ex artt. 208-210 del TUA possono continuare ad operare e rinnovare la propria autorizzazione presso gli stessi enti competenti che la hanno rilasciata.

Per quanto riguarda gli allegati, le modifiche più significative riguardano:
1. l’elenco di cui all’allegato 1, paragrafo 4.2 contenente le tipologie di rifiuto che possono essere conferite nei centri di raccolta, è stato integrato con altre tipologie tra cui figurano i toner per stampa esauriti provenienti da utenze domestiche, i pneumatici fuori uso (da utenze domestiche), i filtri olio etc…;

2. il punto 6.5. dell’allegato I viene riformulato con la previsione che le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso riguardano le sole utenze domestiche, che i bilanci possono essere non solo di massa, ma anche volumetrici e che entrambi possono essere fatti sulla base di stime in assenza di pesatura;

3. l’aggiunta di ulteriori punti, dopo il punto 6.5. dell’allegato I, riguardanti:
a. i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta che devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo;
b. il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta che deve comunicare a quest’ultimo la successiva destinazione delle singole frazioni di rifiuto o delle materie prime seconde (mps). In particolare tale obbligo -a cui peraltro non è ricollegata alcuna sanzione- risulta di difficile se non impossibile applicazione; quand’anche fosse possibile tracciare i singoli flussi di rifiuti e di materie da essi ottenuti in ingresso e in uscita dall’impianto di recupero, riconducendo ciascuna partita di mps al rifiuto da cui si origina e quindi alla piazzola di provenienza, ragioni di riservatezza ostano a che si possano rendere noti a un soggetto terzo (il gestore del centro di raccolta) elementi inerenti il rapporto commerciale tra recuperatore/produttore di mps e utilizzatore delle stesse;

4. al punto 7.1. dell’allegato I è stata innalzata la possibilità di durata del deposito di ciascuna frazione merceologica da due a tre mesi;

5. viene sostituita la scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta, che come detto dovrà essere compilata solo dalle utenze non domestiche, mentre per tutti i rifiuti in uscita è stato mantenuto l’allegato IB (fermo restando l’obbligo di formulario per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta e diretti all’impianto di trattamento, così come riportato nella Circolare 4 agosto 1998 sui formulari e registri punto 1 lett. n)).

Per completezza riportiamo nell’allegato 1 una sintesi della evoluzione normativa in materia di centri di raccolta e testo del DM 13 maggio 2009 (all 2).

2 - Deliberazione Albo Gestori Ambientali 20 luglio 2009 “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni”.

Con la Deliberazione in oggetto, in ottemperanza al decreto 13 maggio 2009 di cui al punto precedente, l’Albo ha regolato e dettato i requisiti di iscrizione nella categoria 1 per i gestori dei centri di raccolta.

Nell’evidenziare che i contenuti della Deliberazione (all.3), sono analoghi a quelli della delibera del 29 luglio scorso, da noi sintetizzati con nostra circolare n. 297/2008, prot. 62973, e che il Comitato Nazionale ha mantenuto l’intenzione manifestata nel provvedimento di revoca della precedente delibera consistente nel non gravare con adempimenti ripetitivi quanti avevano presentato domanda ai sensi della deliberazione revocata, segnaliamo le principali differenze/integrazioni:
- i soggetti che hanno già presentato domanda di iscrizione/integrazione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta ai sensi della precedente deliberazione e che intendono confermare le stesse domande, presentano apposita dichiarazione in carta semplice alla Sezione regionale competente secondo il modello riportato nell’allegato 6 della Delibera in oggetto;
- i gestori dei centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali (e che, ai sensi del decreto 13 maggio 2009 possono continuare ad operare e si devono conformare alle disposizioni del nuovo decreto entro il 18 gennaio 2010) possono soddisfare il requisito della formazione degli addetti di cui all’allegato 2, punto 1.1. entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione/integrazione.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 24.07.2009
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