Tale disposizione mira ad assicurare la «tracciabilità della merce» in base all’identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto e costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci).
Sull’argomento, al fine di evitare duplicazioni di informazioni, l’ art.3 del DM 30 giugno 2009 prevede la possibilità di soddisfare quanto prescritto dal decreto con documentazione riconosciuta “equipollente”, come precisato anche dalla circolare del 17 luglio u.s., redatta a cura del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per i Trasporti del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, che riporta "..sia ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria... o di altra normativa nazionale vigente o emanata successivamente al decreto” (vedi allegato I).
Al riguardo va evidenziato che il formulario previsto per il trasporto dei rifiuti non solo richiede informazioni più dettagliate rispetto alla “scheda di trasporto” (la stessa indicazione all’autorizzazione rilasciata dall’Albo gestori ambientali è garanzia di possesso di qualifica idonea all’attività svolta e presuppone il requisito di iscrizione all’Albo trasportatori), ma, essendo imposto da normativa vigente, con severe sanzioni anche penali per gli inadempienti, rientra, a nostro avviso, pienamente nella documentazione riconosciuta quale “equipollente” (art.3, Decreto 30 giugno 2009), in linea con quanto riportato anche nella citata circolare interministeriale.
Va in proposito ricordato che il trasporto dei rifiuti è specificatamente regolamentato dall’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che rimanda alle disposizioni del D.M. 1 aprile 1998, n.145 nel quale l’art. 3 prevede: “fatta salva la documentazione relativa al trasporto delle merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle disposizioni dei rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all’articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati”, assicurando quindi adeguata tracciabilità del rifiuto e del trasporto.
In relazione alle problematicità applicative verificatesi a seguito di soggettive interpretazioni in sede locale per il settore del trasporto dei rifiuti, si segnala che l’Associazione si è già attivata con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti al fine di ottenere un chiarimento sull’equipollenza del formulario rifiuti (FIR).
Al riguardo si segnala inoltre che anche Confindustria è intervenuta in materia, con i Ministeri competenti (Infrastrutture e Trasporti ed Interno), al fine di coordinare un testo coerente con la normativa di riferimento (art. 7-bis del D.Lgs. 286/05) e con la regolamentazione applicativa (DM 554/09) per quanto riguarda, in particolare, la massima riduzione possibile degli oneri amministrativi per le imprese (vedi allegato II).
In attesa di un riscontro da parte del Ministero, considerate comunque le pesanti sanzioni previste per la mancata o errata compilazione della scheda di trasporto, riteniamo fattibile considerare "equipollente" il FIR, integrato, in questa fase transitoria, in base a quanto riportato nella succitata circolare interministeriale, con i dati mancanti (es. tel/email ove richiesto, iscrizione Albo trasportatori, e correlazione tra i soggetti richiamati nella scheda e nel FIR), o in alternativa con uno stampato a parte che riporta le sole informazioni integrative richieste.
Con riserva di ulteriori comunicazioni in merito agli sviluppi in materia, saluto cordialmente.
Il Segretario
Paolo Cesco