AssoAmbiente

Circolari

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Facciamo seguito alla precedente circolare associativa n. 242/09, di aggiornamento sul quadro normativo europeo, per informarVi che a breve il Parlamento europeo riprenderà l’esame, in seconda lettura, della proposta di direttiva sulle emissioni industriali (COM(2007)844). La proposta, come già comunicato, accorpa in un unico testo, la revisione delle disposizioni riportate nella Direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (Dir. IPPC) e in altre normative comunitarie inerenti le emissioni (Dir. COV, Dir. incenerimento e co-incenerimento rifiuti, Dir. grandi impianti di combustione, Dir. TiO2, Dir. solventi organici).

Nell’ambito dei lavori del Consiglio, al fine della predisposizione della posizione comune definita lo scorso 25 giugno (documento disponibile presso gli uffici FISE di Milano - e.perrotta@fise.org - per quanti interessati), i temi più controversi sono stati soprattutto il futuro ruolo vincolante dei BREF (BAT Reference Document), proposto dalla Commissione europea, anche per quanto riguarda i limiti di emissione per gli impianti in esso richiamati, e l’estensione del campo di applicazione, che, per quanto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti, prevede l’inclusione di nuove attività inerenti soprattutto il riciclo dei rifiuti non pericolosi.

In tale contesto si inserisce anche la prossima revisione del BREF sul trattamento dei rifiuti. Sebbene l’inizio dei lavori a livello europeo è previsto per il 2011, considerata la mole e la complessità del documento e soprattutto il nuovo ruolo che lo stesso potrà assumere a livello di vincolo nei processi autorizzativi e gestionali per gli impianti interessati, la FEAD, Federazione europea a cui FISE Assoambiente aderisce, ha attivato uno specifico gruppo di lavoro che ha già elaborato un questionario (Allegato 1 e 2) per raccogliere informazioni generali inerenti tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti interessati.

In una seconda fase, lo stesso gruppo FEAD predisporrà un ulteriore questionario per raccogliere informazioni relative alle performance ambientali (livelli di emissioni e consumi) che costituiranno il supporto tecnico che verrà fornito alla Commissione per la definizione dello specifico BREF e dei limiti di emissioni associati alle BAT (BATAELs) vincolanti per le future autorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra richiamato, chiediamo cortesemente il Vostro supporto per la compilazione e la restituzione a e.perrotta@fise.org del questionario entro il prossimo 31 gennaio. I dati verranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy e individuati da FEAD solo tramite un numero progressivo (senza alcun riferimento all’impianto specifico). Considerato il possibile nuovo ruolo dei BREFs, è necessario includere tra i riferimenti anche gli impianti con performance ambientali medie al fine di ampliare per quanto possibile il range delle BATAELs e garantire quindi un minimo di flessibilità.

A riguardo evidenziamo infine che, in base a quanto riportato nella posizione comune del Consiglio, le attività IPPC, inerenti la gestione dei rifiuti (allegato I, punto 5), attualmente incluse nella proposta di direttiva emissioni industriali sono:

5.1. L’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.

5.2. L’eliminazione o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno.

5.3. a) L'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,concernente il trattamento delle acque reflue urbane:
I) trattamento biologico;
II) trattamento fisico-chimico;
III) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
IV) trattamento di scorie e ceneri;
V) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero ed eliminazione, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
I) trattamento biologico;
II) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incerimento o al coincenerimento;
III) trattamento di scorie e ceneri;
IV) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 tonnellate al giorno.

5.4 Discariche, quali definite nell'articolo 2, lettera g) della direttiva 1999/31/CE, che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5 Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 e 5.2 con una capacità totale superiore a 50 tonnellate, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 tonnellate. Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento, salutiamo cordialmente.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 07.01.2010
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