Il nuovo Regolamento, che sostituisce il precedente Reg. n. 2037/2000, introduce nuovi obblighi di comunicazione da parte delle imprese, in particolare quelle:
- che utilizzano le sostanze in allegato I del Regolamento quale materia prima;
- che producono, importano o esportano una delle sostanze in allegato II (ad es. le seguenti “nuove sostanze”: dibromodifluorometano, l-bromopropano, bromoetano, trifluoroiodometano e clorometano);
- che distruggono le sostanze riportate nell’allegato I del Regolamento.
In particolare rimandiamo a quanto disposto all’art. 22 ”Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate”, art. 27 “Comunicazione dei dati da parte delle imprese” e l’allegato VII “Tecnologie di distruzione di cui all’art. 22, paragrafo 1”.
Le aziende dovranno, entro il 31 marzo 2010, comunicare alla Commissione e per copia all’autorità competente a livello nazionale, i dati relativi al 2009 per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all’allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6.
Per quanti interessati, ulteriori informazioni sono disponibili al sito: http://ec.europa.eu/environment/ozone/reporting.htm
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco