AssoAmbiente

Circolari

p66188GH

Sentenza del Consiglio di Stato n. 469/2010

Facciamo seguito a precedenti comunicazioni in materia, per segnalare la decisione in oggetto, che merita attenzione perché favorevole ad ANGEM, Associazione nostra partner nel TAiiS, in quanto resa nei confronti del Ministero della Giustizia, e per gli importanti contenuti di merito, confermativi di altre decisioni, assunte da Tribunali Amministrativi Regionali (TAR Piemonte sent. 4-12-2009, TAR Lazio sent. 22-12-2008, TAR Puglia sent. 2-12-2009).

In particolare, il CdS ha confermato la legittimazione ad agire di associazioni di categoria ex art. 8 D.Lgs. 231/2002; ha ribadito che la Direttiva 2000/35/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche alla P.A.; ha affermato che la Direttiva in questione, come recepita dal d.lgs. citato, contiene norme imperative non derogabili mediante diverso accordo o mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto. Sul punto, il CdS ha precisato che la P.A. non ha il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o le conseguenze del ritardato pagamento), né può subordinare la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità, per iniquità, vessatorietà e mancanza di specifica approvazione a seguito di trattative.

Pertanto, ha rilevato il CdS, sono da ritenere nulle per violazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 le clausole del bando che prevedono: a) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni anziché a 30 come previsto dall’art 4 cit.; b) la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, come previsto dall’articolo 4; c) il saggio di interesse dell’1% anziché dell’8% (1% tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

2° Esposto alla Commissione europea

Informiamo inoltre di aver presentato, come Taiis, a metà dello scorso mese di gennaio, alla Commissione europea, un Esposto per violazione della Direttiva comunitaria n. 35/2000/CE sul ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, in merito alla disposizione di cui al comma 89 dell’art 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010), che prevede la sospensione per 12 mesi - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 – delle azioni esecutive intentate dalle società creditrici nei confronti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere se queste Aziende operano nelle Regioni che hanno sottoscritto Piani di rientro (1); la stessa normativa prevede che i crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nel corso del 2010, produrranno interessi solo al tasso legale che, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile, è pari all’1%, come previsto dal D.L. del Ministero dell’Economia e Finanze del 4 dicembre 2009.

Nell’Esposto è stata anche denunciata la disposizione di cui all’art. 3 comma 5 del DL 195/2009, in materia di gestione rifiuti in Campania, il cu testo recita “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, ne sono soggetti a rivalutazione monetaria”. Tale norma è stata denunciata nella parte in cui ha l’effetto di paralizzare le azioni creditorie e la maturazione degli interessi.

La prima norma denunciata dovrebbe essere corretta, limitandone l’efficacia nel tempo a soli due mesi, in sede di conversione del decreto legge c.d. milleproroghe, la seconda, invece, sembra destinata a passare indenne, almeno per la parte di interesse.

* * *

Cogliamo l’occasione per informare di aver ripreso i contatti con l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per sostenere l’emanazione della “Determinazione” sul tema del ritardo nei pagamenti già pre-annunciata nel corso del Convegno TAiiS/OO.SS.LL del 5 novembre u.s. e che è in fase di elaborazione una posizione comune da condividere con le diverse Associazioni di categoria europee cui partecipano le diverse associazioni componenti il TAiiS, tra cui FEAD, per fare pressione a livello europeo sul processo di definizione della Proposta di direttiva di modifica della attuale Direttiva 2000/35, attualmente in discussione. 

I migliori saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

rs

  1. Le Regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge n. 311 del 2004 (finanziaria per il 2005) sono: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sardegna e Sicilia.

» 17.02.2010

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