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Circolari

p66542GH

In materia di ritardo dei pagamenti e disciplina di appalto, segnaliamo che:

1. il Consiglio di Stato sez. V, con la decisione del 01/04/2010 n. 1885, ha confermato l’orientamento già affermato con la decisione n. 469 del 2 febbraio 2010, in causa promossa da Associazione facente parte del TAiiS – ANGEM/FIPE. (v. allegato I).

In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che la direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle P.A., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto, con conseguente iniquità delle clausole di un bando di gara che prevedono:
1) il pagamento del corrispettivo a 60 giorni dal ricevimento della fattura, anziché ai 30 giorni, previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002;
2) la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, previsto dall'articolo 4;
3) il saggio di interesse dell'1% anziché dell'8% (1% tasso BCE, più 7 punti di maggiorazione) previsto dall'art. 5.

Nella sostanza, le stazioni appaltanti non possono inserire, autoritativamente, nei bandi di gara, clausole che prevedano il pagamento entro un termine superiore a quello fissato dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 o una misura degli interessi difforme da quella ex art. 5 dello stesso decreto, al quale è possibile derogare non per atto unilaterale ed autoritativo della stazione appaltante, ma a seguito di accordo o comunque libera accettazione delle parti interessate.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez. II ter con decisione del 30/3/2010 n. 5045 ha affermato che è illegittima la clausola di un capitolato speciale che lasci alla stazione appaltante la facoltà di modificare il punto di raccolta dei rifiuti oggetto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, in quanto non consente al concorrente alla gara di predeterminare i costi del servizio, rendendo impossibile una offerta consapevole. Ed invero, afferma il TAR la modifica in corso di esecuzione e per scelta unilaterale della stazione appaltante del punto di raccolta dei rifiuti, incidendo sull’oggetto della prestazione dedotta in contratto, rende ab origine indeterminata la prestazione stessa e non computabile il costo futuro del servizio. (v. allegato II).

Cordiali saluti.


Il Segretario
Paolo Cesco

» 09.04.2010
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