AssoAmbiente

Circolari

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Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sulla materia per ricordare che a seguito della scadenza del termine per la pre-registrazione REACH delle sostanze phase-in (già esistenti sul mercato) è iniziata la fase vera e propria di registrazione delle sostanze chimiche, che dovrà essere effettuata, secondo i termini previsti dal Regolamento REACH (n. 1907/2006), entro il 30 novembre 2010.

In particolare entro tale data i produttori o importatori di sostanze chimiche dovranno obbligatoriamente registrare le sostanze più pericolose (ad es. CMR - caratterizzati dalle frasi di rischio R45-R49, R46, R60-R61) oltre 1 tonnellata/l’anno, le sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico oltre le 100 tonnellate l’anno e le sostanze prodotte o importate oltre le 1000 tonnellate l’anno. Sono esentati da tale registrazione gli utilizzatori a valle di tali sostanze.

Per effettuare la registrazione occorre trasmettere un fascicolo di registrazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) costituito da una parte comune, predisposta e presentata assieme ad altri produttori o importatori della stessa sostanza, e da una parte individuale contenente specifiche informazioni della società.

Al riguardo sul sito dell’ECHA è stata pubblicata la lista di sostanze che almeno un produttore/importatore europeo ha segnalato l’intenzione di registrare. Non è possibile conoscere l’azienda che intende registrare le diverse sostanze, ma la loro inclusione nella lista significa che verranno presumibilmente registrate entro il 2010. Tale informazione potrà, se di interesse, essere verificata anche dagli utilizzatori a valle.

Qualora una sostanza di interesse non sia inclusa nella lista, è opportuno che gli stessi contattino i propri fornitori e chiedano loro se intendano effettuare la registrazione, oppure di contattare l’ECHA e comunicare il nome ed identificativo della sostanza da includere nella lista. Si ricorda che la registrazione è condizione necessaria per l’uso legale della sostanza.

La Lista delle sostanze e altre utili informazioni ed indicazioni sono disponibili sul seguente sito dell’ECHA http://echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp.

La lista verrà progressivamente aggiornata dall’ECHA; invitiamo pertanto quanti interessati a controllare periodicamente il citato sito internet e la relativa lista.

Per quanto concerne in particolare l'applicazione del regolamento REACH alle attività di riciclaggio ricordiamo che l’art.2.7d prevede la possibilità di esenzione dalla registrazione per i materiali recuperati all’interno della Comunità per i quali sia già stata registrata la corrispondente sostanza vergine.

Per beneficiare di tale esenzione, i riciclatori devono provare che le sostanze recuperate dai rifiuti sono identiche a quelle già registrate come sostanze vergini e, se necessario, fornire informazioni in materia di sicurezza per tutta la filiera. Questo, però, richiede ai riciclatori di avere accesso alle informazioni sulle sostanze che sono state già registrate. Attualmente non risulta chiaro come dimostrare che le sostanze siano identiche ad altre già registrate, in linea con il citato articolo 2.7d.

Al riguardo informiamo che è stata pubblicata la Guida europea sui rifiuti e sulle sostanze recuperate che affronta in modo specifico l'applicazione dell'articolo 2.7d. Essa descrive a quali condizioni giuridiche il recupero delle sostanze da rifiuti può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2.7d del Regolamento REACH e approfondisce l'obbligo di condividere le informazioni nella catena di approvvigionamento come proposto nel Titolo IV del REACH, che non è contenuto nell’esenzione.
Il documento fa parte di una serie di documenti di orientamento che sono volti a fornire un supporto a tutte le parti interessate per ottemperare agli obblighi previsti dal REACH.
La Guida è stata elaborata dalla Commissione coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Stati membri, industria e organizzazioni non governative) e tenendo conto delle esigenze di chiarimento che sono state individuate nelle discussioni con gli esperti nel corso della procedura di consultazione.

La Guida, scaricabile dal sito http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm, presenta tuttavia alcune criticità riguardanti in particolare l'esplicito riconoscimento del fatto che alcune operazioni di riciclo non modificano la natura chimica del rifiuto ma al contempo e' imposta, alle MPS provenienti da tutte le operazioni di riciclo, la verifica della “sameness” (identità) con la materia prima. Un altro problema riguarda invece la mancanza dei codici REACH, nel caso di esenzione dal sistema, e le ricadute potenziali a livello commerciale e di competizione con le materie prime.

Segnaliamo infine che, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) del 31 maggio u.s., è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato) che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH (Reg. n. 1907/2006) relativo alla “Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza”. La modifica si rende necessaria ai fini dall’adeguamento del REACH ai nuovi criteri di classificazione e ad altre disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Evidenziamo che dal 1 dicembre 2010 l’Allegato II del REACH è sostituito dall’Allegato I del nuovo Regolamento, mentre a decorrere dal 1 giugno 2015 l’Allegato II del REACH sarà sostituito dall’Allegato II del nuovo Regolamento.

L’Associazione attualmente collabora con Confindustria al fine di evidenziare le criticità poste dalla Guida sulle sostanze recuperate e individuare le soluzioni migliori per adattarla alle specificità italiane. Vi chiediamo, pertanto, di segnalarci quanto prima, eventuali problematiche che scaturiscano dall’applicazione delle indicazioni contenute nella Guida stessa al fine di poter fornire un nostro contributo.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondiamo, si inviano cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 07.06.2010
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