AssoAmbiente

Circolari

p67109NA

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 4 giugno 2010 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2009”, in vigore dal 10 luglio 2010.

Ricordiamo che la Legge Comunitaria è lo strumento mediante il quale ogni anno la legislazione nazionale viene adeguata al diritto comunitario, disponendo tutte le misure necessarie all’adempimento, nell’ordinamento interno, degli obblighi disposti sia dalla sopravvenuta legislazione comunitaria, sia dalle sentenze della Corte di Giustizia riguardanti l’Italia.

La presente Legge comunitaria, riprendendo l’impostazione della precedente, in particolare, relativamente alla tempistica di recepimento, prevede che:

per le direttive che contengono un preciso termine di recepimento non ancora scaduto, il Governo è delegato ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro tale termine;

per le direttive il cui termine sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della Legge Comunitaria (10 luglio 2010) il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge Comunitaria (quindi entro il 10 ottobre p.v.);

per le direttive che non prevedono un tempo di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i relativi decreti legislativi di recepimento entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa Legge Comunitaria (entro il 10 luglio 2011).

La Legge Comunitaria 2009 contiene numerose novità in materia ambientale tra le quali segnaliamo in particolare:

Articolo 17 - Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti – stabilisce principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/28/Ce (promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, entro il 5 dicembre 2010), nonché misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia e di recupero dei rifiuti.

Articolo 20 – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 sulle gestione dei rifiuti delle attività estrattive – che introduce una nuova definizione di rifiuto inerte.

Articolo 21 - Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – prevede la modifica del D.Lgs. n. 151/2005 dove all'articolo 8, comma 2, le parole: "allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "allegato 3, punto 4". Tale modifica implica che nonostante il trattamento dei RAEE continui a prevedere “almeno la rimozione di tutti i fluidi”, per il trattamento selettivo si dovrà far riferimento all’Allegato 3 (messa in sicurezza dei RAEE) anziché all’Allegato 2 (requisiti tecnici impianti di trattamento).
L’articolo 20 conferma inoltre la scadenza del 30 giugno 2010, già prevista dal DPCM 27 aprile 2010 (modello MUD e previsione proroga) per le comunicazioni dei produttori di AEE, dei Sistemi collettivi di gestione dei RAEE o dei singoli produttori di AEE sulle apparecchiature immesse sul mercato nel 2009 (i primi) e sui rifiuti gestiti (i secondi).

Articolo 43 – Veicoli fuori uso – modifica il D.Lgs. n. 209/2003 all’art. 15, comma 5 prevedendo la possibilità, e non più l’obbligo, delle imprese esercenti attività di autoriparazione (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122) di consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, o direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, del medesimo art. 15 qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.

La Legge Comunitaria 2009, infine delega il Governo a recepire numerose direttive comunitarie, tra cui, segnaliamo:

• 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente;
• 2008/112/Ce che modifica le direttive del Consiglio 76/768/Cee, 88/378/Cee, 1999/13/Ce e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/Ce, 2002/96/Ce e 2004/42/Ce, allo scopo di adeguarle al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
• 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;
• 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
• 2009/148/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Per ogni approfondimento rinviamo allo stralcio delle disposizioni ambientali allegato.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 09.07.2010
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