AssoAmbiente

Circolari

p67345PE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione in materia di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi (circ. n. 104/2010) per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto 4 agosto 2010 recante “Modifica della tabella A2, dell'allegato A del decreto ministeriale 7 novembre 2008, relativo alla disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale” (v. Allegato).

La tabella A2 in parola riporta limiti di quantificazione per la determinazione dei parametri riportati per l’analisi dei sedimenti portuali e, in base a quanto disposto nell’art. 6-quater della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”), la determinazione degli idrocarburi totali (THC) nei rifiuti, ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo H7 – cancerogeno e quindi la loro classificazione, si effettua proprio in conformità con quanto indicato per i THC nella tabella A2 dell'Allegato A del DM 7 novembre 2008.

A seguito dei problemi sorti in merito alla precedente formulazione del disposto normativo, con il decreto in parola il MATTM interviene in modo definitivo per sanare e chiarire l’applicazione delle disposizioni riportate nella tabella A2. In particolare il decreto interviene precisando, tra l’altro, che:

- il limite di quantificazione richiesto rappresenta “la concentrazione di analita più bassa misurabile con il metodo utilizzato dal laboratorio che procede all’analisi” e quindi non può essere inteso quale limite di concentrazione;

- la classificazione del materiale contenente idrocarburi totali (THC) di origine non nota, si fa riferimento al parere dell’ISS - prot. n. 0036565 del 5/7/06 – aggiornata in base all’adeguamento al progresso tecnico della Dir. 67/548/CE, “precisando che al solo fine della classificazione quale rifiuto, l’analisi deve fare riferimento al tal quale”.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco
» 24.08.2010
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